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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00192/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una creditrice nei confronti di un debitore, contro il quale quest'ultimo propone opposizione. Il Tribunale rigetta l'opposizione. In appello, il debitore deduce che il decreto ingiuntivo fosse inefficace per tardiva notificazione del ricorso monitorio e del decreto, lamentando inoltre che la Corte d'appello abbia valutato erroneamente gli atti e la documentazione, abbia deciso su un thema decidendum asseritamente non dibattuto e abbia ignorato la richiesta di discussione orale, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione degli artt. 112, 366 e 380-bis.1 c.p.c., oltre che dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati nel ricorso. La Corte d'appello dichiara inammissibile l'appello. In cassazione il ricorrente articola tre motivi: (1) violazione di legge e vizi motivazionali sulla pretesa motivazione apparente e sul mancato rilievo dell'inefficacia del decreto per tardiva notifica; (2) violazione di legge e del contraddittorio per asserita decisione su questione non trattata e per difetto di specificità/autosufficienza del ricorso; (3) violazione di legge per omessa considerazione dell'istanza di discussione orale e conseguente pregiudizio difensivo.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, afferma che la tardiva notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo rende inefficace il provvedimento ex art. 644 c.p.c., ma non fa venir meno la natura di domanda giudiziale del ricorso monitorio: il giudice deve quindi esaminare sia l'eccezione di inefficacia sia il merito della pretesa creditoria. Quanto al secondo motivo, lo dichiara inammissibile perché formulato in modo generico e assertivo, senza indicare quale sarebbe il thema decidendum non trattato, senza localizzare gli atti processuali rilevanti e in violazione degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione. Quanto al terzo motivo, lo reputa infondato perché la censura su un vizio processuale è inammissibile se non si indica anche quale concreto pregiudizio al diritto di difesa ne sia derivato; nel caso concreto, inoltre, il ricorrente aveva comunque potuto prospettare in tutti i gradi la doglianza sull'inefficacia del decreto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; viene inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 644 c.p.c.

    tardiva notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo comporta ... l’inefficacia del provvedimento

    la notifica tardiva del ricorso monitorio determina l'inefficacia del decreto, ma non esclude che il ricorso conservi natura di domanda giudiziale e impone al giudice di valutare anche il merito della pretesa

  • art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.

    violazione dell’art. 360 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

    norma invocata per dedurre violazioni di legge, nullità e vizio motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ.

    richiamato per lamentare asserita ultrapetizione o omessa pronuncia

  • art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.

    incorre in patente violazione dell’art. 366, n. 3, 4 e 6 cod. proc. civ.

    il ricorso deve esporre in modo chiaro e completo fatti sostanziali e processuali, nonché indicare e localizzare gli atti e i documenti rilevanti

  • art. 6 CEDU

    nonché dell’art. 6 della Cedu

    richiamato a sostegno delle doglianze sul contraddittorio e sul diritto di difesa

  • art. 3 Cost.

    in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 3, 24 e 111 della Carta costituzionale

    invocato dalla parte ricorrente come parametro costituzionale della censura

  • art. 24 Cost.

    in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 3, 24 e 111 della Carta costituzionale

    invocato come fondamento del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 3, 24 e 111 della Carta costituzionale

    invocato come parametro del giusto processo e della motivazione

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • La tardiva notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo determina l'inefficacia del decreto, ma non travolge la domanda monitoria, che conserva natura di domanda giudiziale e richiede comunque una decisione sul merito della pretesa creditoria.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e autosussistenti: quando si deduce una questione non trattata nella sentenza impugnata, occorre indicare con precisione dove essa sia stata dedotta nei gradi di merito e localizzare gli atti rilevanti.
  • La denuncia di un vizio processuale è inammissibile se non si allega quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o all'esito del giudizio sia derivato dall'asserita irregolarità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di censure generiche o assertive che non consentano di comprendere il reale thema decidendum e la portata della decisione di merito.
  • In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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