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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26893/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2006 ai fini Ires, Irap e Iva. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha dato atto, su segnalazione dell'ufficio competente, dell'avvenuto accesso della società resistente alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, nonché della regolarità delle istanze e del versamento delle somme dovute per il perfezionamento della procedura, con conseguente richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio. Non risulta dal testo che la resistente abbia proseguito con istanza di trattazione entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha rilevato che, essendo stata perfezionata la definizione agevolata della controversia e non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo doveva essere dichiarato estinto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese tra le parti, ponendo a carico di ciascuna parte quanto anticipato. Ha inoltre escluso l'applicazione di un ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 6

    La definizione agevolata comporta l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata; il perfezionamento della procedura rende operativa la causa estintiva.

  • L. n. 136 del 2018

    conversione del d.l. n. 119 del 2018

    Norma di conversione richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'ulteriore versamento del contributo unificato in presenza di causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa della parte controricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è validamente definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e nessuna parte interessata deposita tempestiva istanza di trattazione, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
  • La causa estintiva derivante da definizione agevolata opera una volta accertato il perfezionamento della procedura, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando l'estinzione del processo deriva da una causa estintiva collegata all'iniziativa della parte che ha aderito alla definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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