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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10409/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca diretta e per equivalente) e il decreto di perquisizione e sequestro. Le censure principali riguardavano: (1) nullità della motivazione per carenza di atti nel fascicolo (mancanza fatture, tabulati e altri elementi citati nel decreto); (2) per Stefania D'Alessio, inesistenza di motivazione circa la sua qualità di amministratore di fatto; (3) incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia per mancata sussistenza della connessione teleologica tra reati commessi in territori diversi; (4) carenza del periculum in mora e motivazione apparente, in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette e all'acquisto di 18 unità immobiliari.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: la competenza territoriale del Tribunale di Pavia è stata confermata sulla base della connessione teleologica ex art. 12, lett. c) c.p.p.; la motivazione (fumus commissi delicti) è stata giudicata adeguata, anche perché fondata sulla consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che dimostravano l'utilizzo e l'incidenza delle fatture e delle operazioni IVA; il motivo di Stefania D'Alessio relativo all'amministratore di fatto è stato dichiarato inammissibile come nuovo, non essendo dedotto in sede di riesame; le argomentazioni sul periculum in mora sono state ritenute fondate alla luce dell'entità dei profitti sequestrabili, delle movimentazioni anomale e del reinvestimento in immobili. Conseguentemente i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Rilevata la contestazione di nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art.125, comma 3, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza non fosse assente o meramente apparente; quindi non sussiste vizio rilevante ai fini della cassazione.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla nullità contestata dell'atto di impugnazione; la Corte ha valutato che non vi fosse violazione rilevante sulla formalità degli atti impugnati.

  • art. 12, lett. c) c.p.p.

    Applicata per giustificare lo spostamento della competenza territoriale per connessione teleologica: non è necessaria l'identità degli autori dei reati quando la condotta di uno sia finalizzata al compimento o occultamento dell'altro, e qui la destinazione unitaria dei profitti giustifica la competenza di Pavia.

  • art. 16 c.p.p.

    Richiamato quale regola generale per la competenza territoriale nel caso di connessione tra reati tributari; la Corte ha affermato che il d.lgs. 74/2000 non stabilisce criteri diversi da quelli del codice di rito.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale tributaria relativa (reato 'mezzo/medio' o altro reato fiscale): il giudice ha considerato i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 come rilevanti ai fini della connessione e della determinazione della competenza.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Considerato tra i reati più gravi connessi (emissione di fatture): il Tribunale ha ritenuto che il reato contestato in capo al capo D) rientrasse nella competenza di Pavia.

  • art. 321 c.p.p.

    Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte ha ritenuto che la motivazione sul periculum in mora fosse adeguata, richiamando i criteri di necessità dell'anticipazione della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca dei proventi del reato: il sequestro preventivo è stato finalizzato alla confisca di tali profitti e la Corte ha valutato la proporzionalità e la necessità dell'anticipazione.

  • art. 189 c.p.p.

    Richiamato il principio dell'ammissibilità, nei reati tributari, dell'uso di elementi desunti da banche-dati; la Corte ha confermato che gli accertamenti effettuati mediante banche-dati sono idonei a fornire elementi di fumus senza che sia indispensabile il prelievo fisico dei documenti.

  • art. 606 e art. 609 c.p.p.

    Richiamati indirettamente per il divieto di 'novum' in cassazione: la Corte ha confermato che questioni di fatto o nuove deduzioni non sollevate nella fase di riesame sono inammissibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione ai reati (concorso), ma la Corte ha valutato la connessione e le responsabilità in sede di valutazione delle misure cautelari.

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato in riferimento alla contestazione sulla qualifica di amministratore di fatto; la Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile per novità in cassazione (mancanza di deduzione in sede di riesame).

Massime di principio

  • La competenza territoriale può essere trasferita per connessione teleologica (art.12 lett. c c.p.p.) anche quando gli autori dei reati non coincidono, purché emerga che una condotta sia oggettivamente finalizzata al compimento o occultamento dell'altro reato.
  • In materia di reati tributari il giudice può validamente fondare il fumus anche su elementi tratti da banche-dati dell'Amministrazione finanziaria; l'assenza del prelievo fisico dei documenti non rende automaticamente inadeguata la motivazione.
  • Perché una questione di fatto o una critica istruttoria sia esaminabile in cassazione contro ordinanze di riesame è necessario che la stessa questione sia stata dedotta e sviluppata in sede di riesame; altrimenti la deduzione è inammissibile come 'novum'.
  • Il periculum in mora può essere fondato sia su elementi oggettivi (entità del profitto, natura dei beni) sia su elementi soggettivi (comportamenti che fanno temere dispersione), e ciascuno di questi elementi, anche se da solo, può giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve essere sufficientemente completa da rendere comprensibile l'iter logico; ma la valutazione della Corte è limitata a verifiche di legge e a vizî motivazionali radicali (assenza totale o apparente della motivazione).

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