Cassazione Penale, Sentenza n. 10409/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca diretta e per equivalente) e il decreto di perquisizione e sequestro. Le censure principali riguardavano: (1) nullità della motivazione per carenza di atti nel fascicolo (mancanza fatture, tabulati e altri elementi citati nel decreto); (2) per Stefania D'Alessio, inesistenza di motivazione circa la sua qualità di amministratore di fatto; (3) incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia per mancata sussistenza della connessione teleologica tra reati commessi in territori diversi; (4) carenza del periculum in mora e motivazione apparente, in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette e all'acquisto di 18 unità immobiliari.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: la competenza territoriale del Tribunale di Pavia è stata confermata sulla base della connessione teleologica ex art. 12, lett. c) c.p.p.; la motivazione (fumus commissi delicti) è stata giudicata adeguata, anche perché fondata sulla consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che dimostravano l'utilizzo e l'incidenza delle fatture e delle operazioni IVA; il motivo di Stefania D'Alessio relativo all'amministratore di fatto è stato dichiarato inammissibile come nuovo, non essendo dedotto in sede di riesame; le argomentazioni sul periculum in mora sono state ritenute fondate alla luce dell'entità dei profitti sequestrabili, delle movimentazioni anomale e del reinvestimento in immobili. Conseguentemente i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Rilevata la contestazione di nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art.125, comma 3, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza non fosse assente o meramente apparente; quindi non sussiste vizio rilevante ai fini della cassazione.
art. 324 c.p.p.
Richiamato in relazione alla nullità contestata dell'atto di impugnazione; la Corte ha valutato che non vi fosse violazione rilevante sulla formalità degli atti impugnati.
art. 12, lett. c) c.p.p.
Applicata per giustificare lo spostamento della competenza territoriale per connessione teleologica: non è necessaria l'identità degli autori dei reati quando la condotta di uno sia finalizzata al compimento o occultamento dell'altro, e qui la destinazione unitaria dei profitti giustifica la competenza di Pavia.
art. 16 c.p.p.
Richiamato quale regola generale per la competenza territoriale nel caso di connessione tra reati tributari; la Corte ha affermato che il d.lgs. 74/2000 non stabilisce criteri diversi da quelli del codice di rito.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma penale tributaria relativa (reato 'mezzo/medio' o altro reato fiscale): il giudice ha considerato i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 come rilevanti ai fini della connessione e della determinazione della competenza.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Considerato tra i reati più gravi connessi (emissione di fatture): il Tribunale ha ritenuto che il reato contestato in capo al capo D) rientrasse nella competenza di Pavia.
art. 321 c.p.p.
Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte ha ritenuto che la motivazione sul periculum in mora fosse adeguata, richiamando i criteri di necessità dell'anticipazione della confisca.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca dei proventi del reato: il sequestro preventivo è stato finalizzato alla confisca di tali profitti e la Corte ha valutato la proporzionalità e la necessità dell'anticipazione.
art. 189 c.p.p.
Richiamato il principio dell'ammissibilità, nei reati tributari, dell'uso di elementi desunti da banche-dati; la Corte ha confermato che gli accertamenti effettuati mediante banche-dati sono idonei a fornire elementi di fumus senza che sia indispensabile il prelievo fisico dei documenti.
art. 606 e art. 609 c.p.p.
Richiamati indirettamente per il divieto di 'novum' in cassazione: la Corte ha confermato che questioni di fatto o nuove deduzioni non sollevate nella fase di riesame sono inammissibili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti per l'inammissibilità dei ricorsi.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione ai reati (concorso), ma la Corte ha valutato la connessione e le responsabilità in sede di valutazione delle misure cautelari.
art. 2639 cod. civ.
Richiamato in riferimento alla contestazione sulla qualifica di amministratore di fatto; la Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile per novità in cassazione (mancanza di deduzione in sede di riesame).
Massime di principio
- La competenza territoriale può essere trasferita per connessione teleologica (art.12 lett. c c.p.p.) anche quando gli autori dei reati non coincidono, purché emerga che una condotta sia oggettivamente finalizzata al compimento o occultamento dell'altro reato.
- In materia di reati tributari il giudice può validamente fondare il fumus anche su elementi tratti da banche-dati dell'Amministrazione finanziaria; l'assenza del prelievo fisico dei documenti non rende automaticamente inadeguata la motivazione.
- Perché una questione di fatto o una critica istruttoria sia esaminabile in cassazione contro ordinanze di riesame è necessario che la stessa questione sia stata dedotta e sviluppata in sede di riesame; altrimenti la deduzione è inammissibile come 'novum'.
- Il periculum in mora può essere fondato sia su elementi oggettivi (entità del profitto, natura dei beni) sia su elementi soggettivi (comportamenti che fanno temere dispersione), e ciascuno di questi elementi, anche se da solo, può giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve essere sufficientemente completa da rendere comprensibile l'iter logico; ma la valutazione della Corte è limitata a verifiche di legge e a vizî motivazionali radicali (assenza totale o apparente della motivazione).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10400/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10401/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10402/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10403/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10407/2025 del 17/03/2025
- Sentenza penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10408/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →