Cassazione Civile, Ordinanza n. 25201/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione ereditaria nella quale una figlia del de cuius aveva chiesto la divisione ereditaria, la riduzione di donazioni e disposizioni testamentarie ritenute lesive della legittima e la condanna di un fratello al ripristino dell'accesso alla scala che conduceva all'appartamento assegnatole. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la Corte territoriale aveva invece accolto, nei limiti rilevanti, la riduzione nei confronti di alcune beneficiarie e, quanto al ricorrente, aveva ordinato il ripristino dell'accesso da via Corradini alla scala che porta al primo piano. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 587 c.c. e degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ignorato la volontà testamentaria della de cuius, la quale avrebbe indicato l'accesso dell'immobile della resistente su via Roma e non su via Corradini; secondo il ricorrente, il ripristino dell'accesso da via Corradini avrebbe inoltre danneggiato il suo locale commerciale. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., richiamando l'esistenza attuale della scala, la necessità di aprire il vano di accesso al solaio, presunte inesattezze catastali, l'indicazione testamentaria dell'accesso su via Roma e la situazione di fatto esistente dal 1976.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha affermato che la doglianza sulla lettura del testamento mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione dell'atto negoziale, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per proporre una nuova lettura del testo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non denunciava un vero omesso esame di fatti storici decisivi, ma contestava la valutazione delle risultanze istruttorie e la persuasività del ragionamento del giudice di merito, profili non più deducibili ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano esaminato testamento, CTU e prove testimoniali, e che la questione decisiva non era l'inesistenza della scala, ma la chiusura dell'accesso al primo piano. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione al testamento, ma la Corte non ne affronta un'interpretazione autonoma; ribadisce invece che la lettura del testamento è accertamento di fatto riservato al merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa interpretazione proposta dalla parte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio per violazione di legge non consente di censurare in cassazione la mera diversa ricostruzione del significato di un atto negoziale, salvo l'erronea applicazione dei canoni ermeneutici
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non copre la mera critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione
sono i canoni legali di ermeneutica negoziale che, se specificamente violati, possono essere dedotti in cassazione; non basta un richiamo astratto alle norme senza indicare quale canone sia stato violato e come
Massime di principio
- L'interpretazione di un testamento o di qualsiasi atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il ricorrente che deduce violazione delle regole interpretative deve indicare specificamente quali canoni degli artt. 1362 e ss. c.c. siano stati violati e in quale passaggio la decisione se ne sia discostata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dell'atto.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare le risultanze istruttorie né la maggiore o minore persuasività della motivazione, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Quando il giudice di merito abbia esaminato il fatto storico rilevante, l'omessa considerazione di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio di omesso esame.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto il pretesto della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e nella sostituzione della propria interpretazione a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito.
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