Cassazione Civile, Ordinanza n. 06174/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ordinaria l'imposta di registro dovuta in relazione a una compravendita di terreni agricoli, disconoscendo l'agevolazione prevista dal d.l. n. 194/2009, art. 2, comma 4-bis, conv. in l. n. 25/2010. La contribuente aveva impugnato tempestivamente l'atto, ma la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto inammissibile il ricorso perché il tributo era stato nel frattempo pagato integralmente; da ciò il giudice di merito aveva desunto l'acquiescenza alla pretesa tributaria e la conseguente estinzione dell'obbligazione. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione del d.lgs. n. 546/1992, art. 21, e degli artt. 1176 ss. c.c., sostenendo che il pagamento effettuato entro il termine di 60 giorni era servito solo a evitare la sanzione per omesso versamento e non poteva essere interpretato come rinuncia o acquiescenza all'impugnazione già proposta; inoltre ha censurato l'uso dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 come base per desumere l'inammissibilità per effetto del pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, in materia di imposta di registro, il pagamento effettuato entro il termine previsto per evitare le sanzioni non comporta di per sé acquiescenza alla pretesa tributaria né preclude l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo. L'inammissibilità o l'irretrattabilità dell'atto si producono solo per mancata tempestiva impugnazione, non già per il mero adempimento del debito contestato. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse stata una definizione agevolata idonea a determinare rinuncia al ricorso o riconoscimento della pretesa fiscale. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis
conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25
costituisce la base dell'agevolazione fiscale disconosciuta dall'amministrazione nell'avviso di liquidazione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
è norma processuale che disciplina il termine per proporre ricorso e non consente di desumere, dal pagamento dell'imposta, una rinuncia o acquiescenza alla pretesa tributaria
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi che il pagamento fosse un adempimento dovuto e neutro rispetto alla contestazione dell'an della pretesa
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 54, comma 5, e 55, comma 1
prevedono il termine di 60 giorni per il pagamento dell'imposta di registro
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 347, art. 13, comma 1
rinvia alla disciplina dell'imposta di registro per le imposte ipocatastali
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 70
richiamato in relazione alla sua abrogazione e alla continuità normativa con la disciplina sanzionatoria successiva
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
ha portata generale in tema di omesso o ritardato versamento di tributi, con continuità rispetto alla disciplina previgente
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15
la definizione agevolata ivi prevista, se non effettivamente perfezionata, non può essere valorizzata come rinuncia al ricorso
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
la definizione agevolata delle sanzioni non comporta di per sé acquiescenza alla pretesa tributaria principale
Massime di principio
- In materia tributaria, il pagamento dell'imposta effettuato entro il termine assegnato per evitare le sanzioni non equivale, da solo, ad acquiescenza alla pretesa fiscale e non preclude l'impugnazione tempestiva dell'atto impositivo.
- L'irretrattabilità dell'atto tributario e la preclusione a contestare il carattere indebito del versamento derivano dalla mancata tempestiva impugnazione, non dal mero adempimento dell'obbligazione richiesta dall'avviso.
- Le procedure di definizione agevolata delle sanzioni o del rapporto tributario non comportano automaticamente rinuncia all'impugnazione del tributo, salvo che risulti un atto tipico o un comportamento univoco di adesione idoneo a far venir meno l'interesse al ricorso.
- L'autonomia del procedimento sanzionatorio rispetto all'accertamento del tributo impedisce di inferire dal pagamento o dalla definizione delle sanzioni un riconoscimento della fondatezza della pretesa principale.
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