Cassazione Penale, Ordinanza n. 19915/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione. La condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato; con il secondo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo; con il terzo ha sostenuto che il fatto dovesse essere riqualificato come bancarotta semplice. La Corte ha ritenuto tutti i motivi privi di specificità e manifestamente infondati, perché riproponevano doglianze già disattese con motivazione congrua e sostanzialmente miravano a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio senza dedurre in modo compiuto un travisamento della prova.
Norme richiamate
ex art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 110 c.p. in relazione a bancarotta impropria da operazioni dolose
Non è citato espressamente nell'estratto, ma il reato oggetto del giudizio è la bancarotta impropria da operazioni dolose, confermata nei suoi elementi costitutivi dalla Corte di appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già disattese con motivazione congrua e logica dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto mediante il mero rinvio a un atto difensivo o mediante un generico richiamo ad alcune risultanze istruttorie: occorre una censura puntuale e completa.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave è infondata quando la motivazione della sentenza impugnata abbia già illustrato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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