Sentenza del 30/05/2025 n. 140551 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava l'esclusione dall'IMU 2018 di piattaforme petrolifere collocate oltre le 12 miglia marine, sulla piattaforma continentale, e l'annullamento dell'avviso per omessa denuncia e omesso versamento. Con quattro motivi sosteneva, in sintesi, che il presupposto dell'imposta — l'ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato — ricomprendesse anche tali piattaforme, poiché lo Stato esercita su di esse diritti sovrani e poteri autorizzativi e fiscali; invocava la Convenzione di Montego Bay e la legislazione nazionale sugli idrocarburi, oltre a denunciare disparità di trattamento e possibile aiuto di Stato. Contestava inoltre la valutazione della natura immobiliare delle strutture, della loro prospicienza al Comune, della base imponibile e del significato dell'IMPI, istituita dal 2020. La contribuente chiedeva il rigetto e aveva riproposto in subordine le eccezioni già formulate nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con sentenza deliberata il 12 marzo 2025 e depositata il 30 maggio 2025, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la piattaforma continentale non è territorio dello Stato ai fini del presupposto territoriale dell'imposizione immobiliare: i diritti sovrani e la giurisdizione dello Stato costiero sono funzionali e limitati all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'ICI/IMU alle piattaforme situate sulla piattaforma continentale; non ha esaminato gli ulteriori profili relativi alla natura immobiliare, all'accatastamento, alla base imponibile e alla correlazione con i servizi comunali, ritenendoli assorbiti. Ha inoltre respinto la censura sugli aiuti di Stato: in assenza del potere impositivo statale fondato sulla territorialità, la non assoggettabilità non costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 107 TFUE. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: € 24.000,00, oltre € 200,00 per esborsi e rimborso delle spese generali; ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La sentenza di secondo grado aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro l'avviso relativo all'IMU 2018.
Norme richiamate
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay), artt. 76 e 77
Agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall'art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay) la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689, non si applica l'imposta comunale sugli immobili, posto che la piattaforma continentale -e del pari la Zona economica esclusiva di cui all'art. 55 della medesima Convenzione- non è territorio dello Stato, essendo i diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva su di essa assegnati allo Stato costiero, ai sensi degli articoli 77 e 60, comma 2 della Convenzione, esercitabili solo 'funzionalmente' allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse.
La piattaforma continentale è sottoposta a diritti sovrani dello Stato costiero limitati alla funzione di esplorare e sfruttare le risorse naturali; non è per questo equiparata al territorio nazionale ai fini dell'imposizione immobiliare comunale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
La risposta al quesito sull'assoggettabilità delle piattaforme territoriali ad ICI ed IMU, non può che essere definitivamente negativa, perché il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili consiste nell'ubicazione dell'immobile 'nel territorio dello Stato'.
Il presupposto territoriale dell'imposta richiede che l'immobile sia ubicato nel territorio dello Stato. Le piattaforme sulla piattaforma continentale non soddisfano tale requisito, che la Corte considera rimasto invariato anche per l'IMU.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8
La risposta al quesito sull'assoggettabilità delle piattaforme territoriali ad ICI ed IMU, non può che essere definitivamente negativa, perché il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili consiste nell'ubicazione dell'immobile 'nel territorio dello Stato'.
Secondo la decisione, l'istituzione dell'IMU non ha modificato il requisito territoriale rilevante: l'imposta non si applica a manufatti situati in aree che non costituiscono territorio dello Stato ai fini dell'imposizione immobiliare.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 107
Allora, però, se lo Stato non ha 'mano libera', perché è privo del potere impositivo, neppure può dirsi che la non assoggettabilità ad un imposta di un certo immobile (le strutture poste sulla piattaforma), integri un aiuto ai sensi dell'art. 107 TFUE.
L'esclusione dall'imposta non costituisce un aiuto di Stato quando deriva dall'assenza, per lo Stato, del potere impositivo fondato sulla territorialità, e non da una scelta selettiva di concedere un vantaggio fiscale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per applicare un tributo immobiliare il cui presupposto è l'ubicazione nel territorio dello Stato, occorre verificare la natura giuridica dello spazio in cui si trova il bene: la mera prossimità alla costa o la prospicienza a un Comune non bastano.
- I diritti sovrani dello Stato costiero sulla piattaforma continentale sono funzionali all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse e non equivalgono alla sovranità territoriale piena esercitata sulla terraferma e sul mare territoriale.
- La giurisdizione esclusiva riconosciuta sulle installazioni in mare non trasforma automaticamente l'area in territorio nazionale: va esercitata entro i limiti e per gli scopi stabiliti dalla Convenzione sul diritto del mare.
- La conclusione riguarda le piattaforme sulla piattaforma continentale e non va estesa automaticamente a quelle entro il mare territoriale: la Corte richiama la diversa disciplina e la precedente giurisprudenza che ammette l'imposizione per strutture situate entro le 12 miglia.
- Una mancata imposizione non integra di per sé un aiuto di Stato quando discende dall'assenza del potere impositivo, anziché da un'esenzione selettiva concessa dallo Stato.
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