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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21031/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto fosse manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità, e ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione e cessione di stupefacente in continuazione, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa. L'unico motivo di ricorso censurava la conferma del giudizio di colpevolezza sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie. La Corte di cassazione rileva che la doglianza mira soltanto a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata. I giudici di merito avevano valorizzato gli accertamenti della polizia giudiziaria, la cessione di stupefacente a un soggetto indicato come assuntore abituale di cocaina, le dichiarazioni di costui, ritenute lineari, precise e non calunniatorie, nonché il riscontro offerto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale base del vincolo della continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il fatto di cessione di stupefacente di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e congrua fondata sugli elementi di prova acquisiti.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile se si limita a contrapporre alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura delle prove senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa o del soggetto coinvolto nel fatto possono essere utilizzate come fonte di prova se ritenute lineari, precise e riscontrate da elementi esterni, come accertamenti di polizia giudiziaria o immagini di videosorveglianza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica di legittimità si arresta alla tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella scelta tra opzioni fattuali ugualmente plausibili.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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