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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21381/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda nasce da un21opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore originario contro pif9 creditori procedenti e intervenuti in una procedura esecutiva. L'opposizione era stata accolta dal Tribunale nei confronti di una delle creditori; in appello, proposto da quest'ultima dopo il decesso dell'opponente, si erano costituiti anche altri creditori con appello incidentale. La Corte d'appello ha poi accolto l'impugnazione di alcuni creditori e dichiarato cessata la materia del contendere per uno di essi. Gli eredi del debitore hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) tardivite0 dell'appello principale per asserita inesistenza/nullite0 della notificazione fatta all'erede costituita, e conseguente invalidite0 delle notifiche agli altri eredi; 2) tardivite0 dell'appello incidentale di un creditore, assumendo l'assenza di litisconsorzio necessario; 3) omessa motivazione su punti decisivi; 4) violazione delle norme sull'esecuzione forzata e di norme sui tassi/interessi nella determinazione del credito; 5) ulteriore censura sulla determinazione del credito delle controparti e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la radicale carenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perche9 il ricorso non descriveva in modo sufficiente l'oggetto dell'esecuzione, i beni pignorati, le parti del processo esecutivo, le ragioni dell'opposizione, le difese, il contenuto della sentenza di primo grado e i motivi degli appelli. Ha poi osservato, a titolo di completezza, che anche i singoli motivi risultavano inammissibili perche9 non riportavano ne9 localizzavano gli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, quanto alle censure sulla notificazione dell'appello, ha richiamato il principio dell'ultrattivite0 del mandato alla lite e ha escluso che le notifiche potessero qualificarsi come giuridicamente inesistenti. Ha infine condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimite0 e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione e8 inammissibile quando manca una esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere la portata delle censure, senza che la Corte debba integrare il quadro fattuale attingendo autonomamente agli atti o alla sentenza impugnata.
  • La violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. ricorre quando il ricorrente non trascrive, riassume o localizza specificamente gli atti e i documenti su cui fonda le doglianze; l'omissione di uno solo di tali oneri comporta inammissibilite0 del motivo.
  • In caso di morte della parte costituita a mezzo procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento da parte del difensore determina l'ultrattivite0 del mandato alla lite, con stabilizzazione della posizione processuale della parte rappresentata e legittimite0 della notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito.
  • Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale necessario riguarda i creditori che abbiano la qualite0 di procedente o interveniente al momento della proposizione della singola opposizione.
  • Le censure di merito sulla titolarite0 e sull'ammontare del credito, se fondate su documenti non specificamente indicati e trascritti nel ricorso, non possono essere esaminate dalla Corte di cassazione.
  • In presenza di un ricorso inammissibile, la parte ricorrente puf2 essere condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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