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Sentenza

Sentenza n. 13417/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento del 11 dicembre 2025 di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra nei confronti di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202602499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Accra

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta per l'assunzione di un lavoratore subordinato straniero e aveva impugnato il diniego del visto d'ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Accra. Il Ministero ha eccepito l'assenza di legittimazione attiva. Il TAR ha rilevato che il diniego del visto incide direttamente sulla posizione del lavoratore straniero richiedente, in quanto il visto consente l'ingresso nel territorio nazionale, mentre il titolare del nulla osta o il datore di lavoro non è titolare della posizione direttamente lesa. Non è inoltre ammessa, in tale fattispecie, una sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c., come richiamato nella sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che il datore di lavoro, pur essendo titolare del nulla osta all'assunzione, non possa impugnare il diniego del visto d'ingresso, poiché la lesione diretta riguarda il lavoratore straniero richiedente. Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Amministrazione euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire.

  • art. 81 c.p.c.

    La sentenza esclude l'operatività di una sostituzione processuale del datore di lavoro nell'impugnazione del diniego del visto d'ingresso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego del visto d'ingresso è direttamente lesivo nei confronti dello straniero che ne ha richiesto il rilascio, poiché il visto è funzionale a consentirgli l'ingresso nel territorio nazionale.
  • Il datore di lavoro titolare del nulla osta all'assunzione di uno straniero non è legittimato a impugnare autonomamente il diniego del visto d'ingresso, non essendo titolare della posizione direttamente incisa dal provvedimento.
  • In assenza di una specifica previsione normativa, il datore di lavoro non può sostituirsi processualmente allo straniero richiedente nell'impugnazione del diniego del visto d'ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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