Cassazione Civile, Ordinanza n. 23971/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale relativo a immobili demaniali inseriti nel complesso "Porto Mirabello", emesso a seguito di accatastamento di una pluralità di unità immobiliari, con contestazione anche delle sanzioni per omessa presentazione della denuncia di accatastamento. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l’appello principale della società sia l’appello incidentale dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: primo, violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 in combinato con l’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse applicato d’ufficio l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva per le sanzioni senza una specifica domanda del contribuente; secondo, violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e falsa applicazione dell’art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, deducendo che comunque non ricorrevano i presupposti dell’incertezza normativa oggettiva per esentare dalle sanzioni. La società ha resistito con controricorso eccependo il giudicato esterno formatosi su altra decisione della Corte di cassazione relativa alla medesima sentenza di primo grado e alla medesima questione.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente. Ha rilevato che, su identica questione e sul medesimo rapporto sostanziale, era già intervenuta una precedente ordinanza della Cassazione, successiva alla sentenza impugnata ma idonea a precludere il riesame della controversia. Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo possibile una decisione di merito per sopravvenuto giudicato. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato e del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
primo comma, num. 4 e num. 3
norma richiamata per denunciare vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza/processo
invocato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura dell’Agenzia era che il giudice avesse rilevato d’ufficio un’esimente non domandata
richiamato in tema di disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa; la Corte lo collega al principio per cui l’esimente è azionabile solo con domanda del contribuente nei modi e termini processuali appropriati
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
norma sostanziale che disciplina l’aggiornamento catastale e le conseguenze sanzionatorie nel caso di omessa denuncia di accatastamento
richiamato nel ricostruire che i due appelli contro la medesima sentenza di primo grado avrebbero dovuto essere riuniti
art. 65 ordinamento giudiziario
richiamato per la funzione nomofilattica della Corte e il dovere di conoscere i propri precedenti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, e la Corte deve tenerne conto per evitare contrasto tra giudicati e violazione del ne bis in idem.
- Quando una precedente decisione della Corte di cassazione ha già definito la medesima controversia tra le stesse parti sul medesimo oggetto, il successivo ricorso contro una diversa sentenza che decide la stessa questione non può essere esaminato nel merito.
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa non può essere applicata d’ufficio dal giudice se la relativa tutela richiede una specifica domanda del contribuente proposta nei modi e nei termini processuali corretti.
- La sopravvenienza del giudicato e il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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