Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21032/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in cassazione perché sostanzialmente reiterativi di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte d'appello, la quale aveva motivatamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente sono state applicate le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Dal testo emerge che il ricorso si appuntava, in sostanza, contro il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano inammissibili perché meramente riproduttive di profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, senza introdurre reali questioni nuove o consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 388 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto per cui era stata confermata la condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non applicabile nel caso concreto dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte e già puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il giudice di merito escluda, con argomentazione congrua, che ricorrano i presupposti applicativi nel caso concreto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.