Sentenza del 04/01/2018 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Accertamento - Sottoscrizione - Capo dell'Ufficio o suo delegato - Qualifica dirigenziale - Non necessita - Appartenenza alla carriera direttiva - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, contestando in via pregiudiziale la validità della sottoscrizione. In particolare, ha sostenuto che la funzionaria firmataria, Capo Ufficio/Area, non possedesse la qualifica dirigenziale necessaria e che non fosse stata provata una valida delega di firma del Direttore Provinciale. La contestazione riguardava quindi la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, che prevede la sottoscrizione dell'avviso da parte del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l'avviso per carenza di valida delega. In appello, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo provata e regolare la delega conferita dal Direttore Provinciale alla funzionaria firmataria. Ha chiarito che, ai fini dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, non è necessaria una qualifica dirigenziale: è sufficiente l'appartenenza alla carriera direttiva, oggi identificata con la terza area funzionale, purché esista una delega riferita al soggetto, adeguatamente documentata e indicante gli atti interessati. L'avviso di accertamento è stato pertanto dichiarato legittimo e valido. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto e non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si era costituito in appello.
Norme richiamate
L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma non richiede che il firmatario o il delegante abbiano qualifica dirigenziale. È sufficiente che il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva, oggi corrispondente ai funzionari della terza area, e che operi sulla base di una valida delega di firma.
Le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Nel giudizio d'appello tributario le questioni non esaminate o non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte dalla parte interessata; in mancanza, si presume la rinuncia e il giudice d'appello non deve esaminarle.
Sentenze della Corte di cassazione n. 22800/2015, n. 22803/2015 e n. 22810/2015
La giurisprudenza richiamata distingue la validità degli atti tributari dalla qualifica dirigenziale del funzionario e riconosce la legittimità della sottoscrizione da parte di funzionari della carriera direttiva, anche privi di qualifica dirigenziale, se muniti di delega.
Massime di principio
- La contestazione della firma di un avviso di accertamento non può fondarsi soltanto sull'assenza della qualifica dirigenziale del firmatario: per l'art. 42 del d.P.R. 600/1973 è sufficiente l'appartenenza alla carriera direttiva o alla terza area funzionale.
- È necessario verificare l'esistenza e il contenuto della delega di firma. La delega dovrebbe individuare il delegante e il delegato, avere una decorrenza o una data, indicare gli atti o le funzioni delegati ed essere producibile in giudizio.
- Il responsabile di un'articolazione interna non acquista automaticamente il potere di sottoscrivere atti esterni per il solo incarico organizzativo: tale potere deriva dalla delega del direttore o capo dell'ufficio.
- La nullità dell'avviso può essere riconosciuta se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario della carriera direttiva validamente delegato, oppure se la delega non è dimostrata o è indeterminata.
- Nel giudizio d'appello tributario le eccezioni e le questioni non esaminate o non accolte devono essere specificamente riproposte; altrimenti possono considerarsi rinunciate per effetto del principio devolutivo.
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