Sentenza del 04/01/2018 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Asti
Diversità di motivazione tra l'avviso di accertamento e le controdeduzioni svolte dall'Ufficio in fase di contenzioso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe nuove argomentazioni dell'Ufficio sono state ritenute non ricevibili, poiché non possono integrare o modificare in giudizio la motivazione dell'avviso di accertamento. Il mutamento della motivazione viola il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente, che deve poter conoscere sin dall'origine i presupposti della pretesa e contestarli adeguatamente. Il ricorso del contribuente è stato pertanto accolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, rilevando che l'Ufficio, nelle controdeduzioni depositate durante il contenzioso, aveva prospettato argomentazioni e fondamenti diversi da quelli indicati nell'atto impugnato. Tale mutamento derivava dal tentativo di correggere o sostituire gli originari errori di qualificazione della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Principio di motivazione dell'avviso di accertamento
La pretesa tributaria deve essere motivata nell'atto notificato al contribuente; l'Ufficio non può sostituire o integrare sostanzialmente la motivazione originaria attraverso le difese svolte nel processo.
Principio del contraddittorio e diritto di difesa
Il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere fin dall'avvio del procedimento le ragioni effettive della pretesa, così da poterle contestare. L'introduzione in giudizio di una diversa causa giustificativa dell'accertamento altera il contraddittorio e limita il diritto di difesa.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve sostenere in giudizio la pretesa sulla base dei presupposti e della motivazione contenuti nell'avviso notificato.
- Le controdeduzioni possono chiarire o difendere la motivazione originaria, ma non possono introdurre una nuova qualificazione giuridica o nuovi fatti essenziali non indicati nell'atto impugnato.
- Se la motivazione dell'avviso è errata o insufficiente, l'Ufficio non può normalmente correggerla per la prima volta nel contenzioso, perché il contribuente deve poter conoscere tempestivamente l'effettiva pretesa.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se le argomentazioni processuali siano semplici precisazioni della motivazione originaria oppure costituiscano una nuova e diversa causa della pretesa; nel secondo caso può configurarsi una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
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