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Sentenza

Sentenza del 04/01/2018 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ICI - Cave e terreni estrattivi - Categorie non rientranti in quelle della legge istitutiva dell'ICI - Assenza di presupposto impositivo - Accertamento - Illegittimità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006. La società contribuente sosteneva che i terreni destinati all'attività estrattiva non fossero assoggettabili all'ICI, perché non qualificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. In subordine contestava il valore venale attribuito ai terreni. L'ente impositore sosteneva invece che le aree fossero edificabili e quindi imponibili. La Commissione ha rilevato che il piano regolatore qualificava le aree come zona D/3, destinata esclusivamente alle cave e alle strutture strumentali all'attività estrattiva, prevedendo inoltre che, cessata l'escavazione, esse fossero ricondotte alla zona agricola E/2. Pertanto, le aree non erano né edificabili di diritto né edificabili di fatto e le cave, per la loro natura e destinazione, non rientravano neppure nella categoria dei terreni agricoli.

La decisione

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello principale di E. Italia s.r.l. e ha accolto l'appello incidentale della XXX s.r.l. Ha quindi annullato integralmente l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, escludendo l'assoggettabilità all'imposta dei terreni destinati a cava. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

    La norma individua tassativamente le categorie immobiliari soggette all'ICI. Secondo la Commissione, le cave e i terreni estrattivi costituiscono una categoria autonoma: non sono immobili edificabili e, per la loro destinazione alla ricerca e coltivazione di sostanze minerali, non sono terreni agricoli. In assenza di riconducibilità a una delle categorie previste dalla norma, manca il presupposto impositivo.

  • Piano regolatore generale del Comune di Guidonia Montecelio, sottozona D/3

    Tale zona interessa le aree attualmente occupate dalle industrie estrattive e dalle cave. Ove cessasse l'attuale destinazione a uso durante il periodo di validità del presente P.R.G. le aree della sottozona D/3 saranno soggette fino all'approvazione di una eventuale variante del P.R.G. alla normativa della sottozona E/2.

    La classificazione urbanistica D/3 non attribuisce una generale edificabilità, ma consente soltanto le costruzioni strettamente strumentali all'attività estrattiva. Al termine dell'escavazione, l'area torna a essere disciplinata come zona agricola E/2; ciò esclude l'edificabilità attuale e futura in senso ordinario.

  • Piano regolatore generale del Comune di Guidonia Montecelio, zona E/2

    Aree prevalentemente sistemate a verde di particolare pregio. In questa sottozona sono escluse nuove costruzioni e deve essere conservata l'attuale sistemazione a verde con divieto assoluto di abbattimento delle piante.

    La disciplina successiva alla cessazione dell'attività estrattiva conferma l'assenza di edificabilità ordinaria delle aree e rafforza la conclusione che esse non possano essere tassate come aree fabbricabili.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, un'area è imponibile solo se rientra in una delle categorie previste dalla legge: fabbricato, area fabbricabile o terreno agricolo. Le aree estrattive non riconducibili a tali categorie possono essere escluse dall'imposta.
  • La sola destinazione produttiva o industriale di un terreno non lo rende automaticamente area edificabile. Occorre verificare la disciplina urbanistica concreta e i limiti posti dal piano regolatore.
  • Un'area destinata a cava può essere considerata edificabile soltanto se il piano urbanistico consente un'edificazione non meramente strumentale all'attività estrattiva e concretamente esercitabile.
  • La possibilità di realizzare esclusivamente manufatti funzionali alla cava non equivale, di per sé, a edificabilità ordinaria dell'intero terreno.
  • Quando la pianificazione urbanistica prevede che, cessata l'estrazione, l'area torni a una zona agricola priva di edificabilità, tale previsione può dimostrare che il terreno non è edificabile né attualmente né in prospettiva.
  • La qualificazione fiscale deve essere verificata sulla base della legge e degli strumenti urbanistici applicabili al caso concreto; la decisione non implica automaticamente l'esenzione di ogni cava, ma richiede che sia accertata la specifica natura e disciplina urbanistica dell'area.

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