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Sentenza

Sentenza del 04/01/2018 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Asti

Emendabilità di dichiarazione dei redditi con dichiarazione integrativa. Termine temporale di riferimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il termine entro cui il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi mediante dichiarazione integrativa, in presenza di errori di fatto o di diritto e di nuovi elementi conoscitivi emersi durante l'attività di accertamento. La questione era se dovessero applicarsi il termine annuale previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998 oppure il termine biennale per il rimborso previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973, ovvero il termine più ampio previsto per l'accertamento dall'art. 43 del DPR 600/1973.

La decisione

La sentenza ha affermato che la dichiarazione dei redditi è un atto di esternazione di scienza e non un atto negoziale; pertanto può essere emendata anche oltre i termini ordinariamente previsti per la dichiarazione integrativa, quando la rettifica sia giustificata da nuovi elementi conoscitivi emersi nell'iter procedimentale e conduca alla determinazione di un'obbligazione tributaria meno gravosa. Il termine di riferimento è quello dell'art. 43 del DPR 600/1973, pari a cinque anni, e non i termini annuale o biennale richiamati dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998

    Il termine annuale per la dichiarazione integrativa non esclude, secondo la sentenza, la possibilità di correggere errori dichiarativi entro il più ampio termine di accertamento quando la rettifica sia diretta a ridurre il carico tributario.

  • Art. 38, DPR 602/1973

    Il termine biennale per chiedere il rimborso non costituisce il termine esclusivo per far valere errori commessi nella dichiarazione, quando il contribuente agisca mediante emendabilità della dichiarazione nel corso del rapporto tributario.

  • Art. 43, DPR 600/1973

    È stato individuato come termine temporale di riferimento per l'emendabilità della dichiarazione, in quanto coincide con il periodo entro il quale l'Amministrazione può procedere all'accertamento.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi, essendo una dichiarazione di scienza e non una manifestazione negoziale, può essere corretta quando rappresenti dati fiscalmente errati, anche oltre il termine ordinario per la dichiarazione integrativa.
  • La correzione può essere ammessa entro il termine previsto per l'accertamento, soprattutto quando emergano nuovi elementi nel procedimento tributario e la rettifica riduca l'imposta dovuta.
  • Il termine annuale della dichiarazione integrativa e quello biennale del rimborso non operano necessariamente come limiti assoluti all'emendabilità della dichiarazione.
  • La rettifica deve riguardare errori effettivi di fatto o di diritto e deve essere adeguatamente documentata; non è sufficiente modificare arbitrariamente la dichiarazione senza elementi probatori.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare la natura dell'errore, il momento in cui sono emersi i nuovi elementi, il termine di decadenza dell'accertamento e l'eventuale esistenza di un procedimento ancora pendente.

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