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Sentenza

Sentenza del 04/01/2018 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Liti da riscossione - cartella di pagamento - coobbligato solidale - giudicato esterno favorevole - si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, purché non esista già una pronuncia definitiva a lui sfavorevole sulla medesima questione. Il giudicato favorevole si riflette quindi sulla posizione degli altri coobbligati, impedendo all’Amministrazione di mantenere una pretesa fondata sul medesimo accertamento nei confronti del coobbligato che ne invoca gli effetti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità, per un coobbligato solidale, di invocare nei confronti dell’Amministrazione gli effetti favorevoli di una sentenza definitiva pronunciata in un giudizio promosso da un altro coobbligato. Il fondamento è l’art. 1306 cod. civ., applicabile alla solidarietà tributaria in ragione dell’unicità dell’accertamento relativo all’obbligazione solidale. Tale facoltà incontra però un limite: il coobbligato non può avvalersi del giudicato favorevole se, nei suoi confronti, si è già formato un giudicato contrario sullo stesso punto.

Norme richiamate

  • Art. 1306 cod. civ.

    Il condebitore in solido può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore e salvo che il condebitore abbia già una sentenza contraria passata in giudicato.

    La norma consente al coobbligato solidale di utilizzare il giudicato favorevole conseguito da un altro coobbligato, salvo che la decisione riguardi ragioni personali oppure che nei confronti del coobbligato che lo invoca si sia già formato un giudicato contrario.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, un giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può produrre effetti favorevoli anche per gli altri, poiché l’accertamento dell’obbligazione è normalmente unico.
  • Il coobbligato deve verificare che la sentenza favorevole riguardi lo stesso rapporto tributario e il medesimo punto controverso, e non esclusivamente una circostanza personale del soggetto che ha promosso il giudizio.
  • Il beneficio del giudicato favorevole non può essere utilizzato per superare una precedente sentenza definitiva sfavorevole già pronunciata nei confronti del coobbligato interessato.
  • La semplice esistenza di una decisione favorevole relativa a un altro coobbligato non comporta automaticamente l’annullamento di ogni atto: occorre dimostrare l’identità della pretesa, dell’accertamento e della questione decisa.
  • In presenza dei presupposti dell’art. 1306 cod. civ., l’Amministrazione non dovrebbe mantenere la pretesa nei confronti degli altri coobbligati sulla base del medesimo accertamento già definitivamente escluso con efficacia favorevole.

Testo integrale

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