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Sentenza

Sentenza del 04/01/2018 n. 10 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. xxx, relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2005, dell'importo di euro 249,60. Il ricorso era stato notificato al Comune anziché alla società kkkkk, che aveva emesso l'accertamento in qualità di concessionaria esclusiva del servizio. La ricorrente sosteneva che Comune e concessionario fossero entrambi parti necessarie del processo e che, eventualmente, la Commissione Tributaria dovesse ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP di Cagliari, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. È stato stabilito che, quando il Comune affida a un concessionario il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta, il concessionario subentra nei diritti e negli obblighi della gestione ed è l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, anche quando la contestazione riguarda la debenza del tributo e non soltanto vizi formali dell'atto. Non sussisteva quindi litisconsorzio necessario tra Comune e concessionario, né era possibile sanare l'errore mediante la costituzione del Comune o facendo riferimento alla costituzione volontaria del concessionario in altri giudizi. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Litisconsorzio necessario nel processo tributario

    Il litisconsorzio necessario ricorre soltanto quando l'atto impositivo riguarda unitariamente una pluralità di soggetti e la controversia ha a oggetto una posizione comune e inscindibile. Non sussiste, invece, per il solo fatto che Comune e concessionario siano collegati nella gestione del tributo.

  • Artt. 25, 32 e 52 del d.lgs. n. 507 del 1993

    Disposizioni relative alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità

    Se il Comune affida l'accertamento e la riscossione a un soggetto iscritto all'albo previsto dalla legge, il concessionario subentra nei diritti e negli obblighi inerenti alla gestione ed è legittimato a resistere alle controversie relative agli accertamenti da esso emessi, anche quando si discute dell'effettiva debenza del tributo.

  • Art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Legittimazione processuale dell'ente impositore

    La regola generale sulla legittimazione dell'ente impositore è derogata quando la gestione dell'accertamento e della riscossione è stata affidata a un concessionario, al quale si trasferisce la legittimazione processuale per le relative controversie.

  • Art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997

    Potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate

    Il Comune può affidare a soggetti terzi la gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali. In tal caso, il concessionario esercita il potere di accertamento e acquisisce la legittimazione processuale nelle controversie collegate.

  • Art. 111 del codice di procedura civile

    Intervento e impugnazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso

    È richiamato dalla giurisprudenza per riconoscere al concessionario subentrante i poteri di intervento e di autonoma impugnazione quando la gestione del tributo viene trasferita nel corso del giudizio.

  • Artt. 3 e 53 della Costituzione

    Sono indicati come fondamento costituzionale del litisconsorzio tributario, in quanto volto a garantire parità di trattamento tra coobbligati e rispetto della capacità contributiva; tali principi non impongono però la partecipazione congiunta di Comune e concessionario quando il concessionario è l'unico soggetto legittimato.

  • Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 1052 del 18 gennaio 2007

    Ha chiarito i presupposti del litisconsorzio necessario tributario, collegandolo all'unitarietà dell'obbligazione e all'inscindibilità della posizione dei soggetti coinvolti.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 23382 del 4 novembre 2009

    Ha riconosciuto la legittimazione del concessionario dell'imposta comunale sulla pubblicità a resistere anche nelle controversie riguardanti la debenza del tributo.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 6772 del 19 marzo 2010

    Ha affermato che, per la TOSAP, l'affidamento esterno del servizio trasferisce al concessionario il potere di accertamento e la legittimazione processuale.

  • Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 25305 del 25 ottobre 2017

    Ha ribadito, in materia di ICI, che la legittimazione processuale passa all'affidatario del servizio e che il vizio del contraddittorio può essere sanato dalla sua costituzione, non da quella del Comune.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso contro un tributo locale occorre individuare il soggetto che ha materialmente emesso l'atto e verificare se agisce come concessionario del servizio: in tal caso il ricorso deve normalmente essere notificato al concessionario.
  • L'affidamento a un concessionario dell'accertamento e della riscossione può trasferire a quest'ultimo la legittimazione processuale, anche se il tributo resta formalmente un'entrata comunale.
  • La semplice presenza del Comune quale ente titolare del tributo non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario con il concessionario.
  • La notifica al soggetto sbagliato può determinare l'inammissibilità del ricorso, soprattutto quando il soggetto effettivamente legittimato non si costituisce e non vi è alcun obbligo per lui di intervenire spontaneamente.
  • La costituzione del concessionario in altri procedimenti non sana automaticamente l'errore commesso in un giudizio diverso: ogni controversia deve essere correttamente instaurata nei confronti del soggetto legittimato.
  • Per individuare il corretto resistente è necessario leggere l'avviso di accertamento, la convenzione di affidamento e le indicazioni sulla qualifica del soggetto emittente.

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