Sentenza del 04/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Interessi esposti globalmente - Mancata indicazione dei criteri e delle aliquote - Assenza di motivazione - Illegittimità del ruolo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la cartella di pagamento per carenza di motivazione, sostenendo che gli interessi, pari complessivamente a 35.972,34 euro, e le sanzioni, pari a 3.979,74 euro, erano stati iscritti a ruolo senza indicare le modalità di calcolo, le singole aliquote applicate alle diverse annualità, i periodi di riferimento e il regime sanzionatorio. L'esposizione globale degli importi non consentiva al contribuente di verificare la correttezza della pretesa né di esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Lazio, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso in riassunzione e l'appello della società. Ha ritenuto illegittima e nulla la cartella di pagamento perché priva di un'adeguata motivazione: la mera indicazione globale degli interessi, senza criteri di calcolo e aliquote riferite alle singole annualità, rendeva l'atto incomprensibile. La cartella è stata quindi annullata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tutti gli atti tributari devono essere adeguatamente motivati.
L'obbligo di motivazione si applica anche alle cartelle di pagamento. L'atto deve contenere gli elementi necessari a comprendere la pretesa e a consentire al contribuente di verificarla e difendersi.
Art. 10, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La tutela dell'affidamento e della conoscibilità della pretesa tributaria richiede che la cartella riporti, in modo comprensibile, il dettaglio degli interessi, i conteggi, le informazioni sul ruolo e gli ulteriori elementi necessari per ricostruire l'importo richiesto.
Articoli 3 e 24 della Costituzione
La motivazione degli atti tributari è collegata ai principi di trasparenza, uguaglianza e diritto di difesa; un atto privo di motivazione effettiva può impedire al contribuente di contestare consapevolmente la pretesa.
Legge n. 241/1990
È richiamata quale fonte generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, principio applicabile anche agli atti della riscossione tributaria.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento deve permettere al contribuente di ricostruire l'importo richiesto: la semplice esposizione globale degli interessi, senza aliquote, periodi e criteri di calcolo, può determinare un difetto di motivazione.
- L'obbligo motivazionale riguarda anche gli atti della riscossione e non soltanto gli avvisi di accertamento.
- Quanto maggiore è l'incidenza degli interessi e delle sanzioni sull'importo complessivo, tanto più è necessario fornire un dettaglio analitico e intelligibile dei relativi conteggi.
- La motivazione deve consentire una verifica concreta della pretesa senza imporre al contribuente indagini tecniche o ricostruzioni particolarmente difficili.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare se la cartella indica le annualità interessate, le aliquote applicate, le date di decorrenza e termine, la base di calcolo, il regime sanzionatorio e ogni altro elemento utile a replicare il conteggio.
- Il difetto di motivazione può condurre all'annullamento della cartella, ma la valutazione dipende dal contenuto complessivo dell'atto e dalla possibilità effettiva di comprendere e controllare la pretesa.
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