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Sentenza

Sentenza n. 1909/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento previa adozione di idonee misure cautelari, della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202506787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze dirette alla convocazione per accertare l'indisponibilità del datore di lavoro originario e al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia a seguito di nulla osta all'assunzione, ha lamentato l'inerzia delle Amministrazioni intimate rispetto alle istanze volte a ottenere una convocazione per l'accertamento dell'indisponibilità del datore di lavoro originario e, in alternativa, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha rappresentato di avere revocato, con atto del 2 gennaio 2026, il nulla osta originariamente rilasciato. La ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, previa adozione di misure cautelari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che la revoca del nulla osta costituisse un provvedimento espresso idoneo a chiudere il procedimento cui si riferiva l'azione avverso il silenzio, integrando una manifestazione provvedimentale di volontà dell'Amministrazione, ancorché non favorevole alla ricorrente. Nel giudizio ex art. 117 c.p.a. l'interesse azionato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale e tempestiva manifestazione di volontà amministrativa, quale che ne sia il contenuto, salvo il potere del giudice previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a. Poiché l'atto di revoca ha soddisfatto tale interesse processuale, il giudice ha applicato l'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    nel giudizio avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; l'interesse ordinario del ricorrente è ottenere una manifestazione espressa di volontà amministrativa.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.

    Prevede l'eccezione alla regola per cui il giudizio sul silenzio mira all'adozione di un provvedimento espresso, consentendo al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa nei limiti indicati dalla disposizione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare l'interesse azionato.

  • art. 2 l. 241/1990

    obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 97 Cost.

    obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.)

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo di chiarezza e di tempestiva definizione dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse ordinario del ricorrente consiste nell'ottenere una formale manifestazione espressa di volontà dell'amministrazione, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.
  • L'adozione, nel corso del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso che definisca il procedimento determina il soddisfacimento dell'interesse processuale azionato e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Anche un provvedimento sfavorevole, quale la revoca dell'atto presupposto, può costituire una manifestazione provvedimentale idonea a chiudere il procedimento e a far venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'azione avverso il silenzio; le eventuali censure contro il contenuto dell'atto devono essere proposte mediante autonoma impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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