Cassazione Civile, Ordinanza n. 22205/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Più medici, deducendo di avere frequentato e concluso scuole di specializzazione medica senza ricevere l'adeguata remunerazione prevista dal diritto unionale e dal d.lgs. n. 257 del 1991, avevano convenuto la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo il riconoscimento dell'inadempimento dello Stato e la condanna al pagamento delle somme dovute, in via principale come retribuzione ovvero in subordine a titolo risarcitorio. Nel giudizio di merito la domanda era stata dapprima rigettata dal Tribunale per prescrizione e, per alcuni attori, per giudicato/litispendenza. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione perché la costituzione della Presidenza del Consiglio era avvenuta oltre il termine assegnato dal giudice nel procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.; aveva poi accolto la domanda di alcuni medici e rigettato quella di altri, valorizzando la mancata prova dell'equipollenza per talune specializzazioni. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso principale con due motivi: (1) violazione delle norme sul rito sommario e sui termini di costituzione, sostenendo che il termine fissato dal giudice era solo ordinatorio e che, avendolo rispettato il termine legale di dieci giorni prima dell'udienza, l'eccezione di prescrizione era tempestiva; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte d'appello aveva incluso nel dispositivo l'accoglimento della domanda di una dottoressa che non aveva proposto appello. Alcuni medici hanno resistito con controricorso e altri, rimasti soccombenti in appello, hanno proposto ricorso incidentale, censurando il rigetto delle loro domande e sostenendo che le loro specializzazioni dovevano considerarsi rientranti nell'ambito delle direttive comunitarie o comunque equipollenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, affermando che nel rito sommario, se il giudice assegna al convenuto un termine di costituzione più ampio rispetto al minimo di legge, quel termine è perentorio e la costituzione oltre il termine fissato è tardiva anche se avvenuta entro i dieci giorni prima dell'udienza. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d'appello aveva pronunciato in favore di una dottoressa che non aveva impugnato la sentenza di primo grado, con violazione dell'art. 112 c.p.c.; tale statuizione è stata corretta con cassazione senza rinvio, poiché la medesima non aveva proposto appello. È stato infine rigettato il ricorso incidentale dei medici soccombenti, perché le loro specializzazioni non risultavano comprese negli elenchi rilevanti al momento della frequenza dei corsi e non era stata utilmente dedotta in fatto, nei gradi di merito, una concreta equipollenza idonea a fondare il diritto alla remunerazione. Le spese di cassazione sono state compensate integralmente e non è stato provveduto sulle spese di appello nei confronti della dottoressa interessata; è stato inoltre disposto, per i ricorrenti incidentali, l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
terzo comma; quarto comma
nel rito sommario il convenuto deve costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza; se il giudice assegna un termine più ampio, questo termine è perentorio e la costituzione oltre esso è tardiva, con decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio
i termini processuali stabiliti dal giudice possono risultare perentori anche in assenza di un'espressa qualificazione legislativa, se ciò emerge dalla funzione del termine e dal tenore della disposizione
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su soggetto che non abbia impugnato la sentenza, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo di ricorso per la dedotta violazione in tema di litispendenza
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle preclusioni processuali e al giudicato/litispendenza
richiamato nel motivo di ricorso in tema di giudicato formale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte ha esaminato i motivi come censure di nullità processuale o violazione di norme sul procedimento
art. 345, secondo comma, c.p.c.
in appello non possono essere svolte nuove contestazioni di fatto o difese incompatibili con le preclusioni maturate in primo grado, nemmeno invocando la rilevabilità d'ufficio di eccezioni
il thema probandi deve essere definito nel primo grado nel rispetto delle preclusioni istruttorie e assertive
art. 5 direttiva 75/362/CEE
le direttive europee sulle specializzazioni mediche rilevano solo se la specializzazione è ricompresa negli elenchi o se ne è dimostrata l'equipollenza secondo i presupposti richiesti
art. 7 direttiva 75/362/CEE
come sopra, la disciplina unionale rilevante richiede l'inclusione negli elenchi o l'equipollenza dedotta e provata
art. 4 direttiva 75/362/CEE
richiamato nel ricorso incidentale in tema di formazione specialistica e riconoscimento della remunerazione
art. 5 direttiva 75/362/CEE
richiamato nel ricorso incidentale come base normativa del diritto alla remunerazione
art. 1 d.m. 31 ottobre 1991
l'inserimento di talune specializzazioni in elenchi successivi non è utile se il corso è stato frequentato in un momento anteriore all'introduzione della disciplina di equipollenza
art. 1 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato quale fonte dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi e della disciplina interna di attuazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali
direttiva 75/363/CEE
la tardiva attuazione dello Stato italiano può rilevare come illecito comunitario rispetto all'obbligo di remunerare gli specializzandi, ma non quanto all'ampliamento facoltativo del novero delle specializzazioni equipollenti
direttiva 82/76/CEE
con la modifica della direttiva originaria ha inciso sull'obbligo di remunerazione delle scuole di specializzazione
d.m. 30 ottobre 1993
ha inciso sull'elenco delle specializzazioni, ma la sua sopravvenienza non consente di estendere retroattivamente il diritto ai corsi già conclusi in epoca anteriore
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, il termine di costituzione del convenuto deve essere rispettato nel termine concretamente assegnato dal giudice quando esso sia più ampio rispetto al minimo legale; tale termine va inteso come perentorio, con conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio se la costituzione avviene oltre la scadenza fissata.
- La perentorietà di un termine processuale può desumersi non solo da un'espressa qualificazione legislativa, ma anche dalla struttura della disciplina e dalla funzione del termine nel procedimento.
- Il giudice non può pronunciare in favore di un soggetto che non abbia impugnato la sentenza di primo grado; una statuizione resa a favore di chi non è appellante viola l'art. 112 c.p.c. e va cassata.
- In tema di remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione della specializzazione negli elenchi normativi o la sua equipollenza costituiscono il fatto costitutivo del diritto e devono essere allegati e, se contestati nei limiti consentiti, provati dalla parte attrice.
- L'equipollenza tra specializzazioni non può essere affermata in astratto né sulla base di sopravvenienze normative non esistenti all'epoca della frequenza del corso, se non siano state dedotte specifiche allegazioni fattuali idonee a sorreggerla nei giudizi di merito.
- In appello non è consentito introdurre nuove contestazioni di fatto rimaste non controverse in primo grado, nemmeno richiamando la rilevabilità d'ufficio di eccezioni, quando ciò comporti un indebito ampliamento del thema probandi già definito in prime cure.
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