Cassazione Penale, Ordinanza n. 29693/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto è stato ritenuto manifestamente infondato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva un motivo unico avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Corte di Cassazione, aveva rivalutato il compendio istruttorio riconoscendo l'aggravante della presenza di più persone riunite prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. Secondo il ricorso, tale aggravante non sarebbe stata configurabile perché la condotta contestata costituiva soltanto un segmento dell'azione estorsiva, e il concorrente presente non avrebbe potuto essere valorizzato ai fini dell'aggravante. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente seguito le indicazioni del giudice di legittimità, rivalutando le prove e accertando la partecipazione del concorrente all'estorsione consumata ai danni della persona offesa, sulla base anche delle dichiarazioni della vittima e di una conversazione telefonica richiamate nelle sentenze di merito.
Norme richiamate
La presenza di più persone riunite è stata ritenuta integrata perché un concorrente era presente e svolgeva un ruolo attivo nel fatto estorsivo, anche se l'episodio rappresentava solo un segmento della complessiva condotta e il concorrente era stato comunque condannato per quel medesimo episodio in separato giudizio.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante della "più persone riunite" nel delitto di estorsione, rileva la concreta partecipazione di almeno due persone al momento consumativo del fatto, anche se la vicenda oggetto di giudizio costituisce solo una frazione di una più ampia sequenza estorsiva.
- L'aggravante non è esclusa dal fatto che il concorrente non sia parte del medesimo processo o sia stato giudicato separatamente, purché dagli elementi probatori emerga la sua effettiva presenza e il suo ruolo attivo nella commissione del reato.
- In sede di rinvio, la Corte territoriale che si conformi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione e proceda a una nuova valutazione del materiale istruttorio con motivazione coerente supera il sindacato di legittimità, salvo vizi effettivi della motivazione.
- La mera contestazione difensiva sulla frammentarietà del fatto non basta a escludere l'aggravante quando la prova acquisita dimostri che il concorrente ha preso parte all'azione estorsiva nel segmento storico oggetto di accertamento.
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