Cassazione Penale, Sentenza n. 47223/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che, pur confermando la condanna per furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose, ha riconosciuto in fatto anche l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio. Il ricorrente ha dedotto che tale aggravante non poteva essere riconosciuta in appello, perché non era stata impugnata dal Pubblico Ministero in primo grado, e quindi la Corte d'appello ha violato il principio devolutivo previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.; inoltre il difensore ha chiesto di dichiarare la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo: ha escluso l'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio perché illegittimamente ritenuta in violazione dell'art. 597 c.p.p. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, per difetto della condizione di procedibilità (mancata querela presentata nei termini), con la conseguenza che l'azione penale non può essere proseguita. La Corte ha anche osservato che, ancorché il reato potesse apparire estinto per prescrizione, la questione della condizione di procedibilità è giuridicamente preliminare e più favorevole all'imputato, ed è stata essa la base dell'annullamento.
Norme richiamate
Principio devolutivo: il giudice d'appello è vincolato alle questioni devolute con l'impugnazione; non può riconoscere circostanze aggravanti non contestate o non oggetto di impugnazione del Pubblico Ministero (salvo la distinzione con il potere di 'definizione giuridica' previsto dal comma 3).
art. 624 cod. pen., comma terzo, come modificato dal d.lgs. n.150/2022
La modifica normativa ha reso la circostanza di furto su cose destinate a pubblico servizio rilevante anche ai fini della procedibilità (reso procedibile d'ufficio) e incide sui termini prescrizionali; tuttavia la qualifica dell'aggravante deve rispettare le regole processuali sull'impugnazione e sulla devoluzione.
Massime di principio
- Se in primo grado il Pubblico Ministero non impugna la decisione su una circostanza aggravante, l'appello dell'imputato da solo non legittima il giudice d'appello a riconoscere tale aggravante: vige la preclusione/devoluzione prevista dall'art. 597 c.p.p.
- Occorre distinguere tra il potere del giudice d'appello di dare al fatto una 'definizione giuridica' più grave e il riconoscimento di circostanze aggravanti: le seconde non rientrano nella nozione di 'definizione giuridica' quando la loro attribuzione modifica la sfera processuale (es. procedibilità, prescrizione).
- La mancanza di una condizione di procedibilità (es. querela non proposta nei termini) è questione preliminare e prevalente: se ricorre, impedisce la prosecuzione dell'azione penale e può condurre all'annullamento senza rinvio.
- Quando una circostanza aggravante incide sulla procedibilità o sui termini prescrizionali, è essenziale verificare che sia stata correttamente contestata e impugnata: diversamente il suo riconoscimento può essere annullato indipendentemente dall'accertamento di merito sul fatto.
- In casi simili il difensore dovrebbe controllare le modalità di impugnazione del Pubblico Ministero in primo grado e, se necessario, eccepire la violazione del principio devolutivo e/o la mancanza della condizione di procedibilità come rimedio processuale efficace.
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