Cassazione Civile, Ordinanza n. 20627/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dalla parte e dal difensore, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, perché l'agente della riscossione non ha svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; il contribuente aveva quindi proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata cd. rottamazione-ter ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
richiamato quale base della definizione agevolata alla quale il ricorrente ha dichiarato di aver aderito, in concomitanza con la rinuncia al ricorso
norma applicata per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso
richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. quale fondamento processuale dell'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore consente di dichiarare l'estinzione del processo.
- Quando la controparte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in caso di estinzione per rinuncia.
- La definizione agevolata della posizione fiscale, ove seguita da rinuncia al ricorso, può determinare la cessazione del contenzioso di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2022 del 28/06/2022
- ordinanza_civile · 28 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →