Cassazione Penale, Sentenza n. 32630/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl primo motivo è stato ritenuto fondato e il secondo assorbito. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione; sono però confermati gli effetti civili, che non erano oggetto di censura. Non è stato necessario rinviare il procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria dell'estinzione dei reati per prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale si era estinto il 26/06/2024 (un giorno prima della pronuncia di appello); 2) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena (sostentuta irrogazione di pena illegale). La Corte di legittimità ha esaminato il calcolo del termine di prescrizione relativo ai reati commessi il 9/10/2016, tenendo conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 c.p.) e della sospensione per complessivi 78 giorni (18 giorni per differimento su richiesta della difesa e 60 giorni per differimento per legittimo impedimento del difensore), constatando che il termine è spirato il 26/06/2024.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
limita l'ambito di esposizione del ricorso in cassazione: i motivi sono stati articolati nei limiti consentiti dall'articolo citato
norma richiamata in relazione all'interruzione della prescrizione: il conteggio del termine ha tenuto conto delle cause di interruzione
norma richiamata in relazione alla sospensione e alle cause che sospendono il decorso della prescrizione (utilizzata nel calcolo complessivo che ha portato all'estinzione)
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato matura prima della pronuncia che decide il gravame, il giudice deve dichiarare l'estinzione e annullare le condanne agli effetti penali anche d'ufficio.
- L'estinzione per prescrizione estingue gli effetti penali ma non incide automaticamente sugli effetti civili: questi restano fermi salvo diversa valutazione o impugnazione.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate sia le interruzioni che le sospensioni (ad es. per differimento su richiesta della difesa o per legittimo impedimento del difensore); tali periodi posticipano la maturazione della prescrizione.
- Se la dichiarazione di prescrizione rende priva di rilievo la contestazione sulla determinazione della pena, i motivi relativi alla pena possono ritenersi assorbiti.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando, a seguito dell'accertamento della prescrizione, non sussistono profili che richiedano un nuovo esame in altro grado.
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