Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22217/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per illegale detenzione di armi e parti di esse. Con i primi tre motivi ha denunciato l'insufficienza della motivazione, anche per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, sostenendo che la corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato l'attribuibilità della condotta all'imputato e la funzionalità del fucile rinvenuto. Ha inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano in gran parte la pedissequa riproposizione delle doglianze d'appello, già esaminate e disattese con motivazione puntuale, e che non emergevano profili di illogicità o mancanza di motivazione. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto che il giudizio di merito fosse adeguatamente motivato sull'assenza di elementi favorevoli positivamente valutabili, trattandosi di valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità se non arbitraria o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo che le doglianze fossero aspecifiche e meramente reiterative di quelle già formulate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata sia sull'imputazione della condotta sia sulla funzionalità dell'arma, oltre che sul diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.p.

    È richiamata implicitamente la disciplina del ricorso per cassazione e la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste per l'impugnazione irrituale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente apprezzabili; la relativa valutazione è discrezionale e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 13 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; omesso.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso fondato su motivi non specifici o meramente reiterativi di quelli d'appello è inammissibile.

  • L. n. 103 del 2017

    Non citata espressamente nel testo; omesso.

  • art. 54 c.p.

    Non citato nel testo; omesso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, perché tali motivi non svolgono una critica argomentata alla sentenza impugnata.
  • La motivazione per relationem è legittima quando la corte d'appello non si limita a un rinvio tralatizio, ma esamina in modo puntuale i punti devoluti e rende comprensibile il percorso argomentativo seguito.
  • La valutazione sulla sussistenza delle attenuanti generiche appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione o se essa sia manifestamente illogica o arbitraria.
  • In presenza di una motivazione complessivamente adeguata, aderente alle risultanze probatorie e priva di fratture logiche, le mere critiche apodittiche o aspecifiche della difesa non sono idonee a fondare l'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.