Cassazione Penale, Sentenza n. 36563/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione fra reati già dichiarati in continuazione con ordinanza n. 313/23 e un ulteriore reato oggetto della sentenza n. 505/2022. Sosteneva che i precedenti fatti (tutti contravvenzioni a misure di prevenzione commessi tra febbraio 2016 e il 9/10/2016) rivelavano lo stesso disegno criminoso e che il fatto aggiuntivo, commesso nel gennaio 2017 (tre mesi dopo l'ultimo atto), doveva ritenersi parte della stessa continuazione ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha sancito che il giudice dell'esecuzione ha compiuto una valutazione di merito plausibile: il periodo di tre mesi non è irrilevante in relazione agli altri atti (commessi nell'arco di otto mesi e in date più ravvicinate) e non è emerso alcun elemento che dimostri che la condotta del gennaio 2017 fosse stata preordinata insieme alle altre. La Corte ha inoltre richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione preventiva) e ha osservato che il ricorrente non ha indicato indici trascurati dal giudice dell'esecuzione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma sulla continuazione: richiede un medesimo disegno criminoso e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo reato. La Corte interpreta l'articolo richiedendo elementi indizianti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modus operandi, sistematicità, preordinazione) per riconoscere la continuazione anche in sede di esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivazione del ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato la violazione di norme sostanziali (art. 81 c.p.) e la presunta illogicità/insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, in base ai motivi di cui alla lett. b).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di reiezione del ricorso; applicata dalla Corte in caso di rigetto.
Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017 (Cassazione)
Giurisprudenza richiamata che individua gli indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione preventiva) e sottolinea che i successivi reati devono risultare programmati almeno nelle linee essenziali.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 (Cassazione)
Precedente che precisa gli elementi indiziari utili a desumere il medesimo disegno criminoso (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, compartecipazione).
Sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017 (Cassazione)
Decisione richiamata come coerenza giurisprudenziale sull'esigenza di valutare complessivamente gli indicatori della continuazione e non riconoscerla meramente sulla base di singoli elementi isolati.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione complessiva di indicatori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalita' della condotta, sistematicità e prova di preordinazione); non basta evocare il "favor rei" o chiedere l'estensione automatica degli effetti di una precedente decisione.
- Un intervallo temporale di alcuni mesi (ad es. tre mesi) può essere ritenuto significativo: la valutazione della contiguità temporale va fatta nel contesto complessivo delle altre condotte.
- In sede di esecuzione il giudice deve effettuare la stessa approfondita indagine richiesta in fase di cognizione: il riconoscimento della continuazione non e' automatico sulla base di una precedente ordinanza, ma richiede indizi specifici che dimostrino la programmazione dei reati.
- Spetta al ricorrente indicare elementi concreti e specifici che il giudice avrebbe omesso; la mera asserzione di illogicità della motivazione senza indicazione di elementi trascurati non è sufficiente.
- In presenza di decisione motivata che non ricongiunge fatti per mancanza di indizi di preordinazione, il ricorso per Cassazione ha scarse probabilità di successo e può comportare condanna alle spese.
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