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Ordinanza

Ordinanza n. 3845/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina, notificata in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta la "sospensione precauzionale dall'impiego" a titolo facoltativo nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 916 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Allegato n. 1); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la Determinazione del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2026 (Allegato n. 2), nella parte in cui fa espressa riserva di adottare la misura della sospensione precauzionale, e la lettera n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ad oggi non conosciuto, né conoscibile dal ricorrente, oggetto di istanza istruttoria nel presente giudizio. E PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA del diritto del ricorrente alla reintegrazione piena nel servizio e al ripristino del trattamento economico integrale. CON IL CONSEGUENTE ORDINE all'Amministrazione resistente di reintegrare immediatamente il ricorrente nelle funzioni e di corrispondergli il trattamento economico pieno, oltre accessori di legge.

Giustizia amministrativa202606432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego ai sensi dell'art. 916 d.lgs. 66/2010, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui è stata disposta nei suoi confronti la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la reintegrazione nel servizio e il ripristino del trattamento economico integrale. La misura era stata adottata in relazione a un procedimento penale pendente nel quale il militare rivestiva la qualità di imputato. Dal testo emergono censure riferite alla legittimità della sospensione e alla richiesta di tutela cautelare, senza una puntuale esposizione dei singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha qualificato la sospensione precauzionale dall'impiego come misura interinale e cautelare, non afflittiva, diretta a evitare pregiudizi al servizio e a tutelare il prestigio, il decoro, la credibilità dell'Amministrazione e il rapporto fiduciario con i cittadini. Ha ritenuto che il potere previsto dall'art. 916 d.lgs. 66/2010 sia ampiamente discrezionale quanto alla gravità dei fatti e alle ragioni di opportunità che impediscono la permanenza in servizio, senza richiedere l'accertamento definitivo della responsabilità penale del militare. Il sindacato giudiziale è stato quindi ritenuto limitato alla verifica di ragionevolezza e proporzionalità, quali figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente una motivazione che espliciti il pregiudizio per l'Amministrazione derivante dalla permanenza in servizio e le esigenze di tutela del buon andamento, del prestigio, del decoro e della credibilità istituzionale. Nel caso concreto, la motivazione aveva evidenziato l'eccezionale gravità dei fatti, il collegamento con il procedimento penale, la possibile rilevanza dei fatti ai fini della perdita del grado, la lesione del prestigio e dell'immagine dell'Arma e il rischio di turbamento del regolare svolgimento dei compiti istituzionali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 916 d.lgs. 66/2010

    Attribuisce all'Amministrazione il potere di disporre la sospensione facoltativa dall'impiego quale misura precauzionale, con ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse alla permanenza in servizio, senza necessità di un previo definitivo accertamento della responsabilità penale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti per la concessione della tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti le condizioni per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego del militare è una misura cautelare e interinale, non una sanzione afflittiva, finalizzata a prevenire pregiudizi al servizio e a tutelare il prestigio, il decoro, la credibilità dell'Amministrazione e il rapporto fiduciario con i cittadini.
  • L'esercizio del potere di sospensione precauzionale previsto dall'art. 916 d.lgs. 66/2010 è ampiamente discrezionale e può prescindere dall'accertamento definitivo della responsabilità penale del militare coinvolto in un procedimento penale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla sospensione precauzionale dall'impiego è limitato alla verifica della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta amministrativa, attraverso il controllo delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.
  • Ai fini della motivazione della sospensione precauzionale è sufficiente l'esplicitazione del pregiudizio che la permanenza in servizio arrecherebbe all'Amministrazione, con riferimento alle esigenze di buon andamento, efficacia, prestigio, decoro e credibilità istituzionale, purché tali ragioni risultino concretamente correlate ai fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di motivazione

Testo integrale

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