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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28485/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (per presunta errata applicazione dell'art. 192 c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore Claudio Agostino Romeo fossero generiche, non riscontrate e prive di elementi individualizzanti rispetto al capo 1 (associazione finalizzata al narcotraffico) e al capo 75 (reati fine). Si censurava inoltre la valutazione cautelare: la prognosi di pericolosità, il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura sarebbero state valutate senza elementi specifici, senza tenere conto del decorso del tempo e della condotta del ricorrente dal 2018 in poi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi basandosi su intercettazioni, videoriprese e servizi di osservazione che collegano il ricorrente a operazioni di ricezione, trasporto e detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente nel 2023, nonché alla gestione di telefoni criptati per conto di Francesco Evola. Le dichiarazioni del collaboratore Romeo sono state valutate come riscontro efficace e credibile, coerente con le risultanze tecniche. Quanto al profilo cautelare, la Corte ha confermato che la valutazione della pericolosità per reati associativi non dipende solo dalla data degli ultimi reati-fine: il tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione per la notevole capacità a delinquere dimostrata nel 2023, la gestione di attività rilevanti e il ripetersi di condotte analoghe a quelle per cui il ricorrente ha condanne irrevocabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990

    La norma è richiamata come disposizione penale relativa al traffico di stupefacenti, contestata come reato principale a carico del ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi sufficienti per la contestazione ai fini cautelari.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Il ricorso lamentava errata applicazione di tale articolo in relazione alla valutazione della dichiarazione del collaboratore. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito deve motivare la credibilità e la rispondenza delle dichiarazioni e che la Cassazione non può sindacare la valutazione di merito se non per manifesta illogicità.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i reati associativi non è automaticamente superata dal decorso del tempo: occorre una valutazione complessiva dell'inserimento del soggetto nei circuiti criminali e della sua capacità a delinquere.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, anche se non sempre nitide, possono costituire un riscontro efficace se coerenti e corroborate da intercettazioni, videoriprese o servizi di osservazione.
  • In sede di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o il valore probatorio delle intercettazioni fatta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la prognosi di pericolosità va valutata complessivamente: il tempo intercorso non annulla automaticamente la presunzione di attualità delle esigenze cautelari se sussistono elementi che indicano la persistenza della capacità a delinquere.
  • La condizione di semilibertà o di permessi di lavoro non esclude, di per sé, la possibilità di adottare misure cautelari se emergono fatti recenti che dimostrino il coinvolgimento in attività criminose.
  • La difesa che contesta l'individuazione del soggetto deve dimostrare l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio: la presenza di più tipi di riscontri (intercettazioni, video, osservazioni) rende più difficile il superamento della contestazione cautelare.

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