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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20606/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell\'ordinanza del 06/10/2022 che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Franz\'e. La revoca si fondava sulla sussistenza di una precedente condanna (sentenza 15/07/1985, irrevocabile 27/09/1985) ritenuta ostativa ai sensi dell\'art. 164, comma 2, n. 1) c.p.; il ricorrente ha dedotto che l\'illegittimit\'a della concessione era coperta da giudicato e che, in ogni caso, il giudice dell\'esecuzione non poteva revocare in esecuzione un beneficio che avrebbe dovuto essere escluso dal giudice della cognizione, richiamando la disciplina degli artt. 168 e 674 c.p. e c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il giudice dell\'esecuzione non poteva revocare la sospensione condizionale della pena nel caso di specie, trattandosi di una causa ostativa ricadente nell\'ambito dell\'art. 164, comma 2, n. 1) c.p., la quale doveva essere rilevata e fatta valere in sede di cognizione; in assenza di impugnazione tempestiva da parte del Pubblico Ministero la decisione del giudice della cognizione è efficace e non puo\' essere emendata in executivis. La revoca in sede esecutiva \"salva\" e\' ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa (art. 168 e art. 674 c.p.p.), soprattutto per i casi disciplinati dall\'art. 164, comma 4) (concessione del beneficio per la seconda volta oltre i limiti). Di conseguenza l\'ordinanza impugnata \"va annullata\" nella parte in cui ha disposto la revoca del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; in particolare il comma 2, n. 1) riguarda la precedente condanna a pena detentiva per delitto (anche se seguita da indulto o riabilitazione), che, se presente e nota al giudice della cognizione, impedisce la concessione e non pu\'o essere sanata con una revoca in sede esecutiva.

  • art. 168 cod. pen.

    Regola le ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena: distingue la revoca di diritto (comma 1) e la revoca obbligatoria prevista dal comma 3 per il caso di violazione dell\'art. 164, comma 4; stabilisce limiti e casi tassativi in cui la revoca automatica o discrezionale \"scatta\".

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell\'esecuzione il potere di revoca, ma la giurisprudenza e la lettura della norma limitano tale potere alle ipotesi previste dall\'art. 168, comma 3 (revoca obbligatoria per violazione dell\'art. 164, comma 4). Non comprende quindi le ipotesi di cui all\'art. 164, comma 2, n. 1), che devono essere rilevate in sede di cognizione.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Prevede un potere generale di revoca in esecuzione nel caso in cui il giudice della cognizione non abbia esercitato un analogo potere al momento della sentenza di condanna per altro reato; tuttavia il suo uso resta circoscritto nei limiti stabiliti dalla normativa speciale e dalla giurisprudenza.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di ammissibilit\'a della sospensione condizionale della pena in relazione alla durata della pena stessa; richiamato nel quadro della cumulabilit\'a delle pene e nella distinzione fra revoca di diritto e discrezionale.

  • art. 165 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale subordinata all\'adempimento di obblighi e la decadenza dal beneficio in caso di inadempimento; separata dalle ipotesi di revoca per cause ostative di cui all\'art. 164.

  • giurisprudenza: Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Principio secondo cui il giudice dell\'esecuzione non pu\'o revocare il beneficio concesso in violazione dell\'art. 164, comma 4, quando la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione e la decisione non sia stata impugnata dal P.M.; stabilisce il limite della surrogazione in esecuzione per errori imputabili al giudice di cognizione.

Massime di principio

  • Se la causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale risponde all\'art. 164, comma 2, n. 1) (esistenza di precedente condanna a pena detentiva), tale irregolarit\'a deve essere fatta valere in sede di cognizione: in assenza di impugnazione del P.M. il giudice dell\'esecuzione non pu\'o revocare il beneficio in esecuzione.
  • Il giudice dell\'esecuzione pu\'o esercitare il potere di revoca solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 168) e nei limiti indicati dall\'art. 674 c.p.p.: in particolare la revoca in esecuzione \"obbligatoria\" trova spazio soprattutto per le ipotesi collegate all\'art. 164, comma 4 (concessioni ripetute oltre i limiti).
  • La distinzione tra revoca di diritto (automatica) e revoca discrezionale importa che non ogni errore nella concessione del beneficio legittima la revoca in sede esecutiva: occorre verificare a quale fattispecie normativa l\'evento appartiene.
  • Nel caso di sentenza di patteggiamento e/o di accordi nei quali il P.M. ha dato il consenso, l\'assenza di impugnazione da parte del P.M. pu\'o rendere inefficace la rimediabilit\'a in sede di cassazione, ma la revoca in esecuzione resta possibile solo nei casi espressamente previsti e secondo i limiti giurisprudenziali (Sez. U. Longo).
  • Prima di attivare una procedura esecutiva per ottenere la revoca della sospensione condizionale conviene valutare se la causa ostativa era documentalmente nota al giudice della cognizione e se il Pubblico Ministero ha esercitato i relativi rimedi: se non \"sfruttati\" in sede di cognizione, la via esecutiva pu\'o essere preclusa.

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