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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05387/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente e apertura di credito intestati a una società poi cancellata dal registro delle imprese. I soggetti che avevano promosso il giudizio chiesero di accertare la nullità o inefficacia di varie clausole bancarie ritenute illegittime: interessi debitori applicati secondo condizioni d’uso, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e regolazione delle valute. Domandarono quindi il ricalcolo del dare-avere e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate. Nel corso del processo la società si estinse; il giudice di merito ritenne che la prosecuzione fosse legittima per effetto della successione dei soci e condannò la banca a pagare una somma ai due soggetti persone fisiche. In cassazione la banca dedusse, in sintesi: difetto di legittimazione attiva dei soggetti persone fisiche come successori della società estinta e, comunque, extrapetizione per avere i giudici di merito pronunciato una condanna in loro favore senza una specifica domanda proposta in tale qualità; inoltre contestò la ricostruzione contabile del saldo in presenza di estratti conto incompleti e la qualificazione di tutte le rimesse come ripristinatorie, con conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di extrapetizione: dopo l’estinzione della società cancellata, i soggetti rimasti in causa avevano agito e proseguito il giudizio nella qualità di fideiussori e non avevano mai speso in modo espresso il diverso titolo di successori della società né formulato una domanda di restituzione in tale veste. La condanna in loro favore è stata quindi pronunciata su una domanda diversa da quella proposta, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento di € 44.146,11 oltre interessi, restando ferma per il resto. I motivi relativi alla legittimazione attiva sono stati assorbiti, mentre il quinto e il sesto motivo sono stati rigettati: la Corte ha confermato che, in materia di conto corrente bancario, la prova del saldo può essere ricostruita anche con documentazione diversa dagli estratti completi e che l’esistenza di un affidamento può essere desunta anche da altri elementi documentali; ha altresì ritenuto corretta la qualificazione delle rimesse come ripristinatorie sulla base dell’affidamento di fatto accertato dal giudice di merito. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda e la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; se condanna una parte in base a un titolo successorio mai espressamente dedotto e allegato, incorre in extrapetizione.

  • art. 110 c.p.c.

    La successione nel processo richiede che il soggetto subentrante agisca o prosegua il giudizio in quanto successore della parte estinta, ma il mero dato della qualità di ex socio o fideiussore non basta a fondare automaticamente la domanda restitutoria.

  • art. 299 c.p.c.

    L’estinzione della società nel corso del giudizio integra un evento rilevante sul piano processuale, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è stata disposta limitatamente alla statuizione resa ultra petita sulla condanna al pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    In controversie sul conto corrente bancario l’onere della prova grava sulle parti secondo i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni; la ricostruzione del saldo non è vincolata esclusivamente alla produzione integrale di tutti gli estratti conto.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la legittimazione alla ripetizione, ma il relativo profilo resta assorbito dall’accoglimento della censura di extrapetizione.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla successione della società estinta; il tema è stato però assorbito.

  • art. 2315 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla successione della società estinta; il tema è stato però assorbito.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla cancellazione della società dal registro delle imprese; il tema è stato però assorbito.

  • art. 456 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla successione nei diritti della società estinta; il tema è stato però assorbito.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione dell’azione di ripetizione; la Corte ha comunque ritenuto infondata la censura perché le rimesse erano state correttamente qualificate come ripristinatorie.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    La mancata forma scritta del contratto bancario non è stata posta a fondamento di una nullità rilevabile d’ufficio nel solo interesse della banca, potendo la parte debole provare l’affidamento anche con altri mezzi.

  • art. 127 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato per affermare il limite della rilevabilità officiosa delle nullità di protezione, che opera solo nell’interesse del contraente debole.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale base per il rinvio alla motivazione di precedenti recenti in tema di prova e ricostruzione del saldo del conto corrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può valorizzare la condotta processuale delle parti e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova nella ricostruzione del rapporto di conto corrente.

Massime di principio

  • Chi agisce per il recupero di un credito già facente capo a una società estinta deve allegare espressamente di agire quale successore nella specifica posizione creditoria e deve dedurre e dimostrare gli elementi del subentro; la mera qualità di ex socio o di fideiussore non basta.
  • Se, dopo l’estinzione della società, la parte prosegue il giudizio solo nella veste originaria di fideiussore o di soggetto già presente nel processo, il giudice non può attribuirle una condanna restitutoria in base a un diverso titolo successorio mai domandato, altrimenti viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In materia di conto corrente bancario, la mancata produzione integrale di tutti gli estratti conto non impedisce automaticamente la ricostruzione del saldo: il giudice può utilizzare altra documentazione idonea, anche contabile o peritale, e, ove necessario, criteri di calcolo ragionevolmente giustificati.
  • L’azione di ripetizione contro la banca segue il termine ordinario di prescrizione decennale, ma la decorrenza va verificata in concreto distinguendo tra versamenti aventi funzione solutoria e versamenti meramente ripristinatori della provvista.
  • L’esistenza e i limiti di un affidamento in conto corrente possono essere dimostrati anche presuntivamente o tramite documentazione bancaria diversa dal contratto scritto, purché gli elementi acquisiti consentano di accertare in modo attendibile l’accordo tra le parti e l’ampiezza dell’utilizzo consentito.
  • Le nullità di protezione non possono essere rilevate d’ufficio per tutelare l’interesse della controparte forte: il rilievo officioso è ammissibile solo se e in quanto coerente con l’interesse del contraente debole legittimato a far valere la nullità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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