Cassazione Civile, Ordinanza n. 05387/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente e apertura di credito intestati a una società poi cancellata dal registro delle imprese. I soggetti che avevano promosso il giudizio chiesero di accertare la nullità o inefficacia di varie clausole bancarie ritenute illegittime: interessi debitori applicati secondo condizioni d’uso, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e regolazione delle valute. Domandarono quindi il ricalcolo del dare-avere e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate. Nel corso del processo la società si estinse; il giudice di merito ritenne che la prosecuzione fosse legittima per effetto della successione dei soci e condannò la banca a pagare una somma ai due soggetti persone fisiche. In cassazione la banca dedusse, in sintesi: difetto di legittimazione attiva dei soggetti persone fisiche come successori della società estinta e, comunque, extrapetizione per avere i giudici di merito pronunciato una condanna in loro favore senza una specifica domanda proposta in tale qualità; inoltre contestò la ricostruzione contabile del saldo in presenza di estratti conto incompleti e la qualificazione di tutte le rimesse come ripristinatorie, con conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di extrapetizione: dopo l’estinzione della società cancellata, i soggetti rimasti in causa avevano agito e proseguito il giudizio nella qualità di fideiussori e non avevano mai speso in modo espresso il diverso titolo di successori della società né formulato una domanda di restituzione in tale veste. La condanna in loro favore è stata quindi pronunciata su una domanda diversa da quella proposta, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento di € 44.146,11 oltre interessi, restando ferma per il resto. I motivi relativi alla legittimazione attiva sono stati assorbiti, mentre il quinto e il sesto motivo sono stati rigettati: la Corte ha confermato che, in materia di conto corrente bancario, la prova del saldo può essere ricostruita anche con documentazione diversa dagli estratti completi e che l’esistenza di un affidamento può essere desunta anche da altri elementi documentali; ha altresì ritenuto corretta la qualificazione delle rimesse come ripristinatorie sulla base dell’affidamento di fatto accertato dal giudice di merito. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; se condanna una parte in base a un titolo successorio mai espressamente dedotto e allegato, incorre in extrapetizione.
La successione nel processo richiede che il soggetto subentrante agisca o prosegua il giudizio in quanto successore della parte estinta, ma il mero dato della qualità di ex socio o fideiussore non basta a fondare automaticamente la domanda restitutoria.
L’estinzione della società nel corso del giudizio integra un evento rilevante sul piano processuale, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
La cassazione senza rinvio è stata disposta limitatamente alla statuizione resa ultra petita sulla condanna al pagamento.
In controversie sul conto corrente bancario l’onere della prova grava sulle parti secondo i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni; la ricostruzione del saldo non è vincolata esclusivamente alla produzione integrale di tutti gli estratti conto.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la legittimazione alla ripetizione, ma il relativo profilo resta assorbito dall’accoglimento della censura di extrapetizione.
Richiamato nel motivo sulla successione della società estinta; il tema è stato però assorbito.
Richiamato nel motivo sulla successione della società estinta; il tema è stato però assorbito.
Richiamato nel motivo sulla cancellazione della società dal registro delle imprese; il tema è stato però assorbito.
Richiamato nel motivo sulla successione nei diritti della società estinta; il tema è stato però assorbito.
Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione dell’azione di ripetizione; la Corte ha comunque ritenuto infondata la censura perché le rimesse erano state correttamente qualificate come ripristinatorie.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
La mancata forma scritta del contratto bancario non è stata posta a fondamento di una nullità rilevabile d’ufficio nel solo interesse della banca, potendo la parte debole provare l’affidamento anche con altri mezzi.
art. 127 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato per affermare il limite della rilevabilità officiosa delle nullità di protezione, che opera solo nell’interesse del contraente debole.
Richiamato quale base per il rinvio alla motivazione di precedenti recenti in tema di prova e ricostruzione del saldo del conto corrente.
Il giudice può valorizzare la condotta processuale delle parti e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova nella ricostruzione del rapporto di conto corrente.
Massime di principio
- Chi agisce per il recupero di un credito già facente capo a una società estinta deve allegare espressamente di agire quale successore nella specifica posizione creditoria e deve dedurre e dimostrare gli elementi del subentro; la mera qualità di ex socio o di fideiussore non basta.
- Se, dopo l’estinzione della società, la parte prosegue il giudizio solo nella veste originaria di fideiussore o di soggetto già presente nel processo, il giudice non può attribuirle una condanna restitutoria in base a un diverso titolo successorio mai domandato, altrimenti viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In materia di conto corrente bancario, la mancata produzione integrale di tutti gli estratti conto non impedisce automaticamente la ricostruzione del saldo: il giudice può utilizzare altra documentazione idonea, anche contabile o peritale, e, ove necessario, criteri di calcolo ragionevolmente giustificati.
- L’azione di ripetizione contro la banca segue il termine ordinario di prescrizione decennale, ma la decorrenza va verificata in concreto distinguendo tra versamenti aventi funzione solutoria e versamenti meramente ripristinatori della provvista.
- L’esistenza e i limiti di un affidamento in conto corrente possono essere dimostrati anche presuntivamente o tramite documentazione bancaria diversa dal contratto scritto, purché gli elementi acquisiti consentano di accertare in modo attendibile l’accordo tra le parti e l’ampiezza dell’utilizzo consentito.
- Le nullità di protezione non possono essere rilevate d’ufficio per tutelare l’interesse della controparte forte: il rilievo officioso è ammissibile solo se e in quanto coerente con l’interesse del contraente debole legittimato a far valere la nullità.
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