Cassazione Penale, Sentenza n. 16954/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona dell'08/07/2020 che lo aveva condannato a 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, ascrivendogli di aver redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR) senza valutare tutti i rischi presenti in azienda. Ha dedotto: (1) nullità del capo di imputazione per genericità e carenza descrittiva (mancata specificazione del rischio omesso); (2) errori di merito nella sentenza; (3) esigenza di disporre una perizia; (4) mancata concessione del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza inappellabile, l'appello era stato trasmesso alla Corte di cassazione; però i motivi di impugnazione che richiedevano accertamenti di merito o l'ammissione di mezzi istruttori (2° e 3° motivo) sono stati considerati inammissibilmente fattuali in sede di legittimità. Il primo motivo (genericità dell'imputazione) è stato ritenuto manifestamente infondato: l'imputato aveva avuto adeguata conoscenza delle accuse anche tramite gli atti precedenti (procedure ex d.lgs. 758/1994) e il rinvio agli atti è ammesso se gli atti sono intellegibili. Quanto alla richiesta sul beneficio della non menzione, la Corte ha osservato che la mancata domanda in sede di merito (e la volontà espressa dal difensore di non avvalersene) preclude la censura in Cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata anche disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 56, comma 4
La norma punisce (nel contesto) la redazione di un DVR incompleto; la Corte ha tenuto come fatto storico l'omessa considerazione di tutti i rischi aziendali quale elemento della fattispecie contestata.
cod. proc. pen., art. 593, ultimo comma
Stabilisce l'inappellabilità di alcune sentenze; per le sentenze inappellabili l'appello può essere trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568 u.c.
cod. proc. pen., art. 568, ultimo comma
Regola la trasmissione alla Corte di cassazione quando l'atto è proposto con mezzo di gravame diverso e richiede verifica dell'impugnabilità e della volontas impugnationis; la Corte ricorda i criteri giurisprudenziali di convertibilità.
Indica i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che la cognizione in Cassazione è limitata ai motivi ammessi da tale norma.
Consente l'imposizione delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità quando la condotta è traducibile in colpa del ricorrente; la Corte ha impiegato questa norma per liquidare oneri a carico del ricorrente.
d.lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e ss.
La procedura amministrativa preventiva (accertamenti e prescrizioni) è stata ritenuta elemento conoscibile dall'imputato e rilevante per dimostrare che la contestazione materiale era nota all'imputato.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, comma 3, lett. a) e b)
Principio secondo cui l'imputato deve essere informato in modo sufficientemente dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa; la Corte riprende la giurisprudenza CEDU per affermare che il capo di imputazione può essere sintetico purché permetta la difesa.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è formalmente inappellabile, un appello può essere trasmesso alla Corte di cassazione; la Cassazione valuterà l'ammissibilità e i profili tassativi di legittimità.
- La Corte di cassazione è limitata alla verifica di questioni di diritto e di motivazione; censure che richiedono accertamenti di merito, acquisizione di prove o perizie sono inammissibili in Cassazione.
- La genericità del capo di imputazione non è automaticamente causa di nullità se dagli atti (anche per rinvio agli atti del fascicolo) l'imputato può conoscere i fatti essenziali e preparare la propria difesa; il rinvio ad atti esterni è ammissibile purché quegli atti siano intellegibili e non equivoci.
- La volontà processuale dell'imputato (la 'voluntas impugnationis') va valutata sul contenuto dell'atto, non solo sulla sua intestazione; un mezzo di gravame denominato erroneamente può, in casi, essere convertito se il contenuto manifesta la volontà di esperire il rimedio competente.
- Se in sede di merito il difensore esprimeva volontà di non avvalersi di un beneficio (es. non menzione), la successiva censura sulla mancata motivazione relativa a tale beneficio può essere preclusa in Cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, la Corte può irrogare spese e ordinare un versamento alla Cassa delle ammende; pertanto bisogna valutare la fondatezza e l'ammissibilità delle censure prima di proporre gravami non strettamente conformi.
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