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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43724/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/09/2022 che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni sequestrati per equivalente in relazione a un sequestro preventivo disposto per un'evasione IVA (ammontare euro 542.959) effettuato dopo la dichiarazione di fallimento della società (BOPAR/Gazzotti). Il ricorrente sosteneva che: 1) il Gip originariamente aveva disposto il sequestro diretto sui beni della società nonostante il fallimento e quindi il sequestro per equivalente sui suoi beni personali sarebbe stato ingiusto/indebito; 2) sussisteva un "nuovo elemento di diritto" idoneo a superare il giudicato cautelare costituito dall'entrata in vigore (15/7/2022) dell'art. 317 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che sancisce la prevalenza delle misure cautelari reali strumentali alla confisca sulle procedure concorsuali, nonché da recenti pronunce di legittimità favorevoli alla possibilità di sequestrare beni attratti alla massa fallimentare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: 1) ai fini del riesame cautelare conta la situazione giuridica consolidata alla data in cui è stata presentata l'istanza di dissequestro (11/4/2022 o, comunque, 20/5/2022) e a tale data non risultava ancora consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole al ricorrente; il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento (Cass. Sez. 3 n.14766/2020) e il mutamento giurisprudenziale da solo non costituisce sempre "nuovo elemento" idoneo a travolgere il giudicato cautelare; 2) la norma del d.lgs. 14/2019 (art. 317 e segg.) è entrata in vigore il 15/7/2022 e, secondo le Sezioni Unite, non può essere utilizzata come criterio interpretativo prima della sua entrata in vigore: quindi non poteva essere invocata come fatto nuovo utile a superare il giudicato cautelare. La richiesta di restituzione dei beni è stata dunque respinta e il sequestro è stato mantenuto.

Norme richiamate

  • Art. 317 d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    La norma sancisce la prevalenza delle misure cautelari reali strumentali alla confisca sulle procedure concorsuali; tuttavia la Corte ha ritenuto che, prima della sua entrata in vigore (15/7/2022), non potesse essere utilizzata con efficacia interpretativa per travolgere un giudicato cautelare formatosi anteriormente

  • Art. 12-bis T.U. D.Lgs. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria (diretta o per equivalente) per i reati tributari; è il fondamento normativo della disciplina sulla prevalenza della confisca rispetto ad altri diritti sul bene, ma la Corte ha escluso che ciò basti a rendere retroattiva la nuova disciplina del codice della crisi

  • Art. 321 c.p.p. (comma 2 e comma 1)

    Distinzione tra sequestro preventivo strumentale alla confisca (art.321 co.2) — sul quale il CCII intende operare la prevalenza — e sequestro impeditivo (art.321 co.1); la qualificazione del sequestro rileva ai fini del rapporto con le procedure concorsuali

  • Art. 324 c.p.p.

    Strumento di impugnazione del decreto/ordinanza di sequestro preventivo utilizzato nel procedimento di riesame; sul punto la Corte richiama i limiti del giudicato cautelare nelle impugnazioni esperite

  • Cass. Sez. 3, n. 14766/2020 (sentenza di annullamento in ordine al riesame precedente)

    «in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica»

    Principio cui il giudice del rinvio/ri-esame deve conformarsi; la Corte lo ha ritenuto vincolante nella fase temporale rilevante per il ricorrente

  • Sezioni Unite, n. 45396/2019 (Fallimento Mantova Petroli)

    principio secondo cui la misura ablatoria realea prevale sui diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, salvo che il bene appartenga a persona estranea al reato

    Sentenza di riferimento che ha affermato la prevalenza della confisca rispetto agli effetti della procedura concorsuale; richiamata nel dibattito giurisprudenziale sulla sequestrabilità dei beni attratti alla massa fallimentare

  • Sezioni Unite, n. 40797/23 (Fallimento Lavanderia Giglio, 22/6/2023)

    «l'avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari»

    Conferma il principio di prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca anche quando la procedura concorsuale sia antecedente; inoltre chiarisce che norme non ancora entrate in vigore non possono essere usate come criterio interpretativo prima della loro efficacia temporale

  • Giurisprudenza sul giudicato cautelare (es. Sez. 6 n.14433/2020 Geraci; Sez. 3 n.43193/2018; Sez.6 n.23295/2015 Volpin)

    Principio consolidato che l'ordinanza cautelare esaurite le impugnazioni ha efficacia preclusiva rispetto alle questioni dedotte; il mero mutamento giurisprudenziale successivo non costituisce automaticamente "nuovo elemento" idoneo a rimuovere il giudicato cautelare

Massime di principio

  • La data rilevante per valutare se un "mutamento" sia nuovo elemento idoneo a superare un giudicato cautelare è la data in cui viene proposta l'istanza di revoca/dissequestro: vanno considerate solo le norme e le pronunce consolidate alla data dell'istanza
  • Un mutamento di giurisprudenza da solo non sempre integra un "nuovo elemento di diritto": per riaprire questioni già precluse occorre che l'orientamento sia stabile, inequivocabile o che vi sia una modifica normativa effettiva applicabile al momento della richiesta (o pronunce costituzionali/CdGUE che impongano diversa applicazione)
  • Le norme entrate in vigore successivamente non possono, di regola, essere usate come criterio interpretativo in via retroattiva prima della loro effettiva entrata in vigore, salvo espressa disposizione legislativa o interpretazione autentica che disponga diversamente
  • Nel rapporto tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e procedure concorsuali occorre distinguere la tipologia di sequestro: il sequestro strumentale alla confisca (art.321 co.2 c.p.p.) è quello che il legislatore e la giurisprudenza tendono a ritenere prevalente rispetto alla concorsualità; il sequestro impeditivo e il sequestro conservativo hanno diverso trattamento
  • In casi analoghi, se si vuol contestare un sequestro formato in presenza di giudicato cautelare, la strategia difensiva più solida è dimostrare fatti nuovi concreti o invocare norme effettivamente vigenti alla data dell'istanza (o svolgere impugnazioni nei gradi di merito o ricorsi costituzionali/CdGUE quando ricorrano profili di illegittimità), piuttosto che basarsi solo su orientamenti giurisprudenziali non ancora stabilizzati

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