Cassazione Penale, Sentenza n. 28280/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per Cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Zuka Adnan avverso l'ordinanza del Gip di Pisa del 6/10/2021 che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata in concorso. Il difensore ha censurato: (i) la mancata emissione e notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e la conseguente decisione "de plano" senza contraddittorio, con violazione degli artt. 127 e 310 c.p.p. in relazione all'art. 309; (ii) l'erronea valutazione della sopravvenuta carenza d'interesse dell'appello in ragione dell'assoluzione e scarcerazione, senza considerare l'interesse a ottenere una pronuncia sulla sussistenza degli indizi ai fini della riparazione per ingiusta detenzione o per escludere il rischio di reiterazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale fosse sopravvenuta e strettamente connessa al merito dell'impugnazione (la revoca della misura conseguente all'assoluzione), per cui era necessario instaurare il contraddittorio in sede di udienza camerale per verificare il persistente interesse del ricorrente a proseguire l'impugnazione. La decisione "de plano" ha quindi compromesso il diritto al contraddittorio e le prerogative difensive. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come base procedurale per la trattazione con contraddittorio cartolare; la sentenza registra che il procedimento è stato trattato nei termini consentiti dai decreti emergenziali citati
Richiamato insieme al precedente D.L. quale norma che ha inciso sulle modalità di trattazione; la Corte prende atto del procedimento svolto ai sensi di tale disposizione
art. 127 cod. proc. pen. (comma 9 e comma 1)
l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura
L'art. 127 consente la dichiarazione "de plano" di inammissibilità quando si tratta di irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione; tuttavia, se l'inammissibilità è connessa a profili di merito che incidono sull'interesse a impugnare, occorre l'udienza camerale e il contraddittorio (art. 111 Cost. richiamato).
Citado dal difensore in relazione alle formalità dell'udienza camerale; la Corte valuta la necessità del rispetto delle garanzie difensive e del contraddittorio quando la questione investe il merito dell'impugnazione
Richiamato in relazione all'obbligo di emissione e notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale; la mancata instaurazione del contraddittorio per omissione di tali formalità può comportare nullità quando incide sui diritti di difesa
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Citado in relazione alla valutazione dell'interesse ad impugnare; la Corte precisa che la sopravvenuta revoca della misura non esclude automaticamente l'interesse qualora il ricorrente chieda una pronuncia sul concreto difetto di indizi, per fini risarcitori o per evitare reiterazione
art. 111 Cost.
garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità
Fondamento costituzionale dell'obbligo del contraddittorio; quando la decisione concerne profili di merito che incidono sulle posizioni sostanziali dell'imputato, deve essere assicurata l'udienza e la partecipazione delle difese
Massime di principio
- La declaratoria "de plano" di inammissibilità è lecita solo per vizi attinenti strettamente al rapporto di impugnazione; se l'inammissibilità è sopravvenuta ed è collegata a questioni di merito (es. revoca della misura dopo assoluzione), occorre fissare l'udienza camerale e garantire il contraddittorio.
- La sopravvenuta revoca o inefficacia di una misura cautelare non elimina automaticamente l'interesse dell'imputato a ottenere una pronuncia sul mancato fondamento degli indizi, soprattutto se l'interessato vuol ottenere elementi utili per la riparazione per ingiusta detenzione o per prevenire la reiterazione della misura; tale interesse deve però essere specificamente allegato e motivato.
- La mancata emissione/notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale può determinare nullità della decisione quando la procedura "de plano" toglie la possibilità al difensore di partecipare e far valere il persistente interesse all'impugnazione.
- Il rispetto dell'art. 111 Cost. impone che, nei procedimenti incidentali che investono il merito, le garanzie difensive e il contraddittorio siano salvaguardati; il giudice deve valutare preliminarmente se la questione è meramente formale o incide su aspetti sostanziali che richiedono l'udienza.
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