Cassazione Penale, Sentenza n. 28256/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Amato ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione relativa a 4.157 capi di abbigliamento. La difesa ha documentato che all'imputato era stato precluso l'accesso ai locali di proprietà di terzi (Parisi e Bottillo) dove la merce risultava in giacenza, che Amato aveva inviato una diffida il 27/03/2013 e si era dimesso irrevocabilmente il 20/05/2013; inoltre il verbale di consegna dell'08/10/2012 attestava l'esistenza della merce in quella data, mentre il curatore non verificò materialmente le rimanenze. Il ricorrente censura vizi di motivazione della sentenza di merito, sostenendo che i giudici non hanno dimostrato la sussistenza dell'elemento materiale della distrazione (cioè la fuoriuscita effettiva dei beni dal patrimonio sociale) né del dolo richiesto per il reato, avendo la Corte di appello ritenuto distrattivo l'affidamento in custodia senza spiegare perché ciò equivalga a sottrazione patrimoniale e richiedendo come argomento la mancata azione giudiziaria nonostante le dimissioni effettive dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando carenze motivazionali: la sentenza impugnata non ha spiegato perché l'affidamento dei capi ad altri costituisca una fuoriuscita patrimoniale della fallita né ha provato il dolo della distrazione, né ha chiarito la disponibilità effettiva dei beni al momento delle dimissioni. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che dovrà riesaminare il compendio probatorio nel rispetto dei principi di diritto richiamati dalla Cassazione e senza ripetere i vizi motivazionali censurati.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
disciplina la possibilità della requisitoria scritta e la mancata richiesta di discussione orale, procedimento applicato nel caso (consente valutazioni con requisitoria scritta in Cassazione)
Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199
norma richiamata in relazione alla proroga/estensione delle disposizioni procedurali sulle discussioni e requisitorie scritte
Codice di procedura penale, art. 192
impone la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle risultanze documentali e contabili anche nel silenzio del fallito; i documenti contabili non godono di presunzione automatica di prova nel reato di bancarotta per distrazione
richiamato per indicare che la qualificazione documentale in termini di prova non è automatica; i corredi documentali societari non sostituiscono l'accertamento probatorio richiesto in sede penale
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), artt. sulle bancarotte (artt. 216 e ss.)
principi sul reato di bancarotta fraudolenta: per la configurabilità occorre prova della disponibilità preventiva dei beni, dell'effettiva sottrazione alla garanzia dei creditori e del dolo (non è sufficiente la sola contabilità)
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 22787/2010; Sez. 5, n. 35882/2010; Sez. 5, n. 7588/2011 e altre)
principio costante secondo cui la responsabilità per bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità dei beni e la valutazione critica delle risultanze contabili, con motivazione sul loro grado di attendibilità
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione richiede prova della previa disponibilità dei beni da parte dell'imputato e della loro effettiva fuoriuscita dal patrimonio dell'impresa; le scritture contabili da sole non bastano
- Deve essere accertato e motivato in modo specifico l'elemento materiale (la sottrazione/uscita del bene dal patrimonio) e il dolo dell'imputato; motivazioni generiche o basate solo sulla mancata attività di recupero possono essere insufficienti, specie se il soggetto si è dimesso
- La rinuncia o le dimissioni dalla carica possono incidere sulla valutazione della disponibilità dei beni e sull'obbligo di intraprendere azioni giudiziarie, ma non dispensano il pubblico ministero dall'onere di provare che, al momento rilevante, l'imputato aveva ancora la disponibilità e l'intento di distrarre i beni
- Quando i beni risultano affidati a terzi, occorrono prove chiare (verbali di consegna, concrete verifiche, testimoni, documenti che dimostrino trasferimento patrimoniale) per qualificare l'affidamento come distrazione e non come mera custodia
- Il giudice deve valutare criticamente l'attendibilità delle risultanze contabili ai sensi dell'art. 192 c.p.p. e motivare l'apprezzamento probatorio; in mancanza di una motivazione adeguata la sentenza è annullabile
- In fase di prevenzione di rischi simili, è opportuno documentare l'accesso ai luoghi, le diffide, le richieste di verifica inventariale, le comunicazioni di dimissioni e ogni atto volto a tutelare la garanzia dei creditori, perché tali elementi possono risultare decisivi in sede penale
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