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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28253/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era imputato per più reati collegati all'uso e al possesso di passaporti contraffatti e alla dichiarazione di false generalità (capo A: utilizzo passaporto contraffatto; capo B: indurre personale Questura ad attestare cittadinanza liberiana; capo C: dichiarare false generalità; capo D: possesso di passaporto contraffatto; capo E: indurre in errore il Comune per carta d'identità). In cassazione sono proposti tre motivi: 1) violazione di legge e di norme processuali (art. 495 c.p., artt. 63, 66 e 349 c.p.p.) per non aver informato l'imputato dell'indagine e per usare le dichiarazioni rese senza garanzie difensive (inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63 c.p.p.); 2) carenza di offensività della condotta ex art. 495 c.p. (assenza di idoneità ingannatoria); 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi del nuovo art. 131-bis c.p., alla luce del d.lgs. 10/10/2022 n.150 e della giurisprudenza di legittimità.

La decisione

I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la Corte ha affermato che la richiesta delle generalità durante l'identificazione non costituisce un atto investigativo soggetto agli avvertimenti di cui all'art. 66 c.p.p., ma un normale atto di identificazione; le false dichiarazioni sulle generalità costituiscono ex se il reato previsto dall'art. 495 c.p. e sono penalmente rilevanti indipendentemente dalla consapevolezza del pubblico ufficiale. Il terzo motivo, invece, è stato accolto: la Corte ha ritenuto che l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (modificato dal d.lgs. n.150/2022) può essere valutata in ragione della nuova forbice ed essendo norma di favore trova applicazione retroattiva; perciò la sentenza impugnata viene annullata limitatamente alla verifica della sussistenza della causa di non punibilità e la vicenda rinviata alla Corte d'appello di Venezia perché, in concreto, valuti l'applicazione dell'art. 131-bis. Rimane confermata la responsabilità dell'imputato sugli altri capi per i quali la declaratoria di prescrizione non opera, salvo il nuovo esame sulla non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che il reato si consuma nel momento in cui vengono rese false dichiarazioni al pubblico ufficiale sulle generalità: la norma tutela la fede pubblica e l'offesa si realizza indipendentemente dalla consapevolezza del pubblico ufficiale o dalla sua possibilità di accertare la verità.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Non trovando applicazione per escludere le dichiarazioni rese in sede di identificazione, poiché la Corte ha ritenuto che la richiesta delle generalità non sia un atto investigativo che impone le garanzie previste dalla norma.

  • art. 66 cod. proc. pen.

    La norma sugli avvertimenti in sede di interrogatorio non si estende all'attività di identificazione di polizia: la Corte ha qualificato la richiesta delle generalità come atto identificativo prodromico e legittimo, non come atto di indagine che richieda l'avvertimento.

  • art. 349 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza difensiva circa le garanzie procedurali, ma la Corte ha ritenuto che non si applicasse nella fattispecie in relazione all'attività di identificazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Interpretata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che le modifiche legislative e la natura favorevole della norma consentano la sua applicazione retroattiva e che la sua concret applicazione debba essere verificata dal giudice di merito nel nuovo esame.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato i confini applicativi dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto che la modifica possa avere effetto favorevole retroattivo sul procedimento e giustifica la riapertura del giudizio sul punto della non punibilità.

  • art. 2, comma 4 cod. pen.

    Riferimento al principio secondo il quale le norme penali più favorevoli si applicano retroattivamente; la Corte lo invoca per giustificare la possibile applicazione retroattiva dell'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La richiesta delle generalità nell'ambito di un'attività di identificazione non costituisce, di per sé, un atto investigativo che impone gli avvertimenti dell'art. 66 c.p.p.; pertanto le dichiarazioni di identità rese in tale contesto possono essere utilizzate salvo altri specifici vizi procedurali.
  • La dichiarazione di false generalità al pubblico ufficiale integra autonomamente il reato di cui all'art. 495 c.p., consumandosi nel momento della dichiarazione, indipendentemente dal fatto che il pubblico ufficiale conosca o possa accertare la vera identità.
  • L'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. non trova automaticamente applicazione ogniqualvolta non siano stati somministrati avvertimenti procedurali: occorre verificare la natura dell'atto (identificazione vs interrogatorio) e la specifica funzione dell'attività svolta.
  • Le modifiche normative favorevoli alla riduzione della pena (es. d.lgs. n.150/2022 su art. 131-bis) possono essere eccepite anche in sede di cassazione e, se sussistenti i presupposti, comportare l'annullamento con rinvio per la valutazione concreta della causa di non punibilità al giudice di merito.
  • In casi analoghi conviene: (a) contestare l'utilizzabilità di specifiche dichiarazioni solo quando l'atto sia chiaramente riconoscibile come interrogatorio o atto investigativo; (b) valutare tempestivamente la rilevanza di nuove disposizioni di favore (art. 131-bis) e proporne l'applicazione anche in sede di legittimità; (c) distinguere sempre la funzione attestativa della dichiarazione (che può integrare reato) dalla mera informazione amministrativa.

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