Cassazione Penale, Sentenza n. 28259/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rotundo era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 c.p. per aver dichiarato false generalità (dichiarandosi "Davide Rullo") durante un controllo da parte di agenti di Polizia di Stato, generalità poi rettificate circa venti minuti dopo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la condotta non ha arrecato danno effettivo né potenziale alla pubblica fede e prospettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 c.p. (richiamando gli artt. 3, 24 e 27 Cost.) e la mancata previsione di una causa di esclusione della punibilità analoga a quella dell'art. 376 c.p.; 2) errata riclassificazione del fatto e mancata applicazione dell'art. 496 c.p.; 3) prescrizione del reato, con censura sulla considerazione della recidiva; 4) applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in seguito alla modifica normativa intervenuta dopo la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza e/o per difetto di specificità i primi tre motivi: ha ritenuto legittima la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 c.p. (la falsa dichiarazione costituisce "attestazione" al pubblico ufficiale), ha escluso la riqualificazione ex art. 496 c.p. in quanto norma residuale rispetto all'art. 495, e ha respinto l'eccezione di prescrizione considerando operante la recidiva infraquinquennale nel calcolo del termine estintivo (calcolo illustrato fino al termine del 27/11/2026). Ha, invece, accolto l'ultimo motivo: alla luce della riformulazione normativa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è astrattamente possibile; perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione di tale causa di non punibilità e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma come punente l'attestazione falsa al pubblico ufficiale: la dichiarazione falsa sulle generalità, quando abbia natura di "attestazione" diretta al pubblico ufficiale, integra il reato previsto da questo articolo e si consuma al momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua trascrizione in atto pubblico.
Norma che sanziona il mero intralcio alle attività di accertamento; la Corte ritiene che sia distinto e meno grave rispetto all'art. 495, per cui il confronto proposto dal ricorrente non è persuadente.
Norma residuale rispetto all'art. 495: si applica solo quando la condotta non integri l'attestazione tipica dell'art. 495; nel caso concreto la Corte ritiene che l'elemento caratterizzante dell'attestazione sia presente, escludendo l'applicazione dell'art. 496.
Riferimento nella censura del ricorrente quale esempio di causa di esclusione della punibilità; la Corte osserva la diversità dei beni giuridici e delle condotte, ritenendo non fondata l'argomentazione che richiedeva estensione analoga.
Causa di non punibilità la cui applicazione, a seguito di successiva riformulazione normativa, può essere valutata a favore dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tale causa, astrattamente, possa essere ora applicata e ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla mancata applicazione, rinviando per nuovo giudizio su questo punto.
Norma sulla recidiva e sui relativi aumenti ed effetti ai fini del calcolo del massimo edittale e, di conseguenza, della prescrizione: la Corte conferma che la recidiva, anche se subvalente, incide sul calcolo del termine di prescrizione.
Norma utilizzata nel calcolo del termine prescrizionale con riferimento ai termini applicabili al reato commesso; la Corte l'ha impiegata nel computo complessivo del termine estintivo.
Norma che prevede l'aumento della metà in presenza di determinate circostanze; applicata dalla Corte per aumentare i termini nel calcolo della prescrizione.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato per i limiti di impugnazione nella cassazione (motivi dedotti nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Richiamato in ordine alla trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale; fa riferimento a norme processuali organizzative/procedurali e alla trasmissione degli atti.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente (uguaglianza), ma la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità e dunque non fondata.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente (diritto alla difesa), ma la Corte ha ritenuto la contestazione generica e non sufficientemente specificata.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente (principi della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena), ma la Corte non ha trovato argomentazioni specifiche tali da dichiarare l'illegittimità dell'art. 495 c.p.
Massime di principio
- La falsa dichiarazione delle generalità costituisce reato ai sensi dell'art. 495 c.p. quando assume la forma di un'attestazione resa al pubblico ufficiale; il fatto si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, anche se trascritta successivamente.
- L'art. 496 c.p. ha natura residuale rispetto all'art. 495 c.p.: la riqualificazione in favore dell'imputato è possibile solo se manca l'elemento caratterizzante l'attestazione pubblico-ufficiale.
- Le condotte che ostacolano l'accertamento (art. 651 c.p.) sono distintamente meno gravi rispetto alle attestazioni false all'autorità (art. 495 c.p.), per cui il confronto sanzionatorio tra le due norme non vale a dimostrare irragionevolezza della pena prevista dall'art. 495.
- Nei calcoli prescrizionali la recidiva, anche se considerata subvalente, va tenuta in conto per la determinazione del termine estintivo; questioni sulla prescrizione devono essere specificamente dedotte e motivate.
- Le censure di illegittimità costituzionale richiedono argomentazioni precise e un confronto puntuale con i parametri costituzionali invocati; deduzioni generiche o non specificate vengono rigettate.
- Se successivamente al giudicato interviene una riforma normativa più favorevole all'imputato (es. modifica dell'art. 131-bis), il giudice può valutare l'applicabilità della nuova causa di non punibilità e la questione può giustificare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio.
- In cassazione non è sufficiente riproporre una diversa ricostruzione fattuale senza indicare specifici vizi di motivazione della sentenza impugnata; il rimedio è efficace solo per profili di diritto o per specifici errori di fatto-motivazione opportunamente indicati.
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