Cassazione Penale, Sentenza n. 28257/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale come amministratrice della Costruzioni II Mattone s.r.l.; i motivi principali denunciavano insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo (sia specifico che generico), l'erronea valutazione degli elementi probatori relativi alla tenuta e alla disponibilità delle scritture contabili, e la mancata riqualificazione in bancarotta semplice con conseguente prescrizione. Contestata inoltre l'inammissibilità dei "motivi nuovi" relativi a una circostanza aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che la sentenza di merito non ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale: non è sufficiente la mera constatazione dello stato delle scritture o la carica formale dell'imputata per affermare il dolo. La Corte ha precisato la necessità di specifici indici e di un metodo inferenziale che dimostri la consapevolezza e la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per il nuovo esame sul punto; il terzo motivo è stato assorbito; il quarto motivo (sull'inammissibilità dei motivi nuovi) è stato ritenuto infondato.
Norme richiamate
art. 2392 cod. civ.
Attribuisce all'amministratore l'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; la Corte osserva però che l'essere amministratore formale non comporta automaticamente responsabilità penale se non è dimostrata la consapevolezza e la volontà di causare l'ostruzione alla ricostruzione contabile
art. 40, comma 2, cod. pen.
art. 40, comma 2, cod. pen.
Norma sulla delega e responsabilità: la delega a terzi non esonera l'amministratore dall'obbligo di vigilanza, ma la responsabilità penale richiede prova della consapevolezza dell'illiceità o del rischio di alterazione fraudolenta
art. 217, comma secondo, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
art. 217, comma secondo, L. fall.
Disciplina la bancarotta semplice; la sentenza richiama la differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale e sottolinea che l'elemento soggettivo è determinante per la qualificazione
art. 219, primo comma, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
art. 219, primo comma, L. fall.
Norma relativa a circostanze aggravanti in materia fallimentare; la Corte ha trattato la questione ma la declaratoria di esclusione dell'aggravante è tema estraneo all'oggetto del ricorso
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola l'ammissione di motivi nuovi in appello; la Corte conferma che i "motivi nuovi" in cassazione sono ammissibili solo se riguardano capi o punti della decisione già enunciati nell'originario atto di gravame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti da questa disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con L. 18/12/2020 n.176
Norma sulla trasmissione telematica o sulle conclusioni scritte; citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale non è sufficiente constatare l'irregolarità o la mancanza dei libri contabili: occorre motivare, con argomentazioni inferenziali, che l'imputato aveva concreta consapevolezza e volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
- Va distinta la condotta di omessa tenuta/sottrazione delle scritture dalla fraudolenta tenuta delle medesime; non si possono confondere le due fattispecie né ricavarne automaticamente il dolo dell'agente
- L'amministratore formale non è automaticamente responsabile per il solo ruolo ricoperto: la delega della tenuta contabile non esonera dall'obbligo di vigilanza, ma la responsabilità penale richiede prova della rappresentazione del rischio o della volontà del risultato illecito
- Se la motivazione del giudice di merito è generica o assertiva circa la consapevolezza del soggetto, la cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale impone rigorosa prova dell'elemento soggettivo
- I "motivi nuovi" in cassazione sono ammessi solo se concernono capi o punti della decisione già enunciati nell'originario atto di gravame; non sono uno strumento per introdurre nuovi punti non previamente opposti in appello
- In presenza di plurime contestazioni documentali (parte mancante e parte irregolare) il giudice deve individuare chiaramente quale alternativa di fattispecie si assume integrata e motivare l'elemento soggettivo relativo a quella scelta
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