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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28257/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale come amministratrice della Costruzioni II Mattone s.r.l.; i motivi principali denunciavano insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo (sia specifico che generico), l'erronea valutazione degli elementi probatori relativi alla tenuta e alla disponibilità delle scritture contabili, e la mancata riqualificazione in bancarotta semplice con conseguente prescrizione. Contestata inoltre l'inammissibilità dei "motivi nuovi" relativi a una circostanza aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che la sentenza di merito non ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale: non è sufficiente la mera constatazione dello stato delle scritture o la carica formale dell'imputata per affermare il dolo. La Corte ha precisato la necessità di specifici indici e di un metodo inferenziale che dimostri la consapevolezza e la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per il nuovo esame sul punto; il terzo motivo è stato assorbito; il quarto motivo (sull'inammissibilità dei motivi nuovi) è stato ritenuto infondato.

Norme richiamate

  • art. 2392 cod. civ.

    Attribuisce all'amministratore l'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; la Corte osserva però che l'essere amministratore formale non comporta automaticamente responsabilità penale se non è dimostrata la consapevolezza e la volontà di causare l'ostruzione alla ricostruzione contabile

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    art. 40, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla delega e responsabilità: la delega a terzi non esonera l'amministratore dall'obbligo di vigilanza, ma la responsabilità penale richiede prova della consapevolezza dell'illiceità o del rischio di alterazione fraudolenta

  • art. 217, comma secondo, legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    art. 217, comma secondo, L. fall.

    Disciplina la bancarotta semplice; la sentenza richiama la differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale e sottolinea che l'elemento soggettivo è determinante per la qualificazione

  • art. 219, primo comma, legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    art. 219, primo comma, L. fall.

    Norma relativa a circostanze aggravanti in materia fallimentare; la Corte ha trattato la questione ma la declaratoria di esclusione dell'aggravante è tema estraneo all'oggetto del ricorso

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione di motivi nuovi in appello; la Corte conferma che i "motivi nuovi" in cassazione sono ammissibili solo se riguardano capi o punti della decisione già enunciati nell'originario atto di gravame

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti da questa disposizione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con L. 18/12/2020 n.176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con L. 18/12/2020 n.176

    Norma sulla trasmissione telematica o sulle conclusioni scritte; citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale

Massime di principio

  • Per la bancarotta documentale non è sufficiente constatare l'irregolarità o la mancanza dei libri contabili: occorre motivare, con argomentazioni inferenziali, che l'imputato aveva concreta consapevolezza e volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
  • Va distinta la condotta di omessa tenuta/sottrazione delle scritture dalla fraudolenta tenuta delle medesime; non si possono confondere le due fattispecie né ricavarne automaticamente il dolo dell'agente
  • L'amministratore formale non è automaticamente responsabile per il solo ruolo ricoperto: la delega della tenuta contabile non esonera dall'obbligo di vigilanza, ma la responsabilità penale richiede prova della rappresentazione del rischio o della volontà del risultato illecito
  • Se la motivazione del giudice di merito è generica o assertiva circa la consapevolezza del soggetto, la cassazione annulla e rinvia per nuovo esame; il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale impone rigorosa prova dell'elemento soggettivo
  • I "motivi nuovi" in cassazione sono ammessi solo se concernono capi o punti della decisione già enunciati nell'originario atto di gravame; non sono uno strumento per introdurre nuovi punti non previamente opposti in appello
  • In presenza di plurime contestazioni documentali (parte mancante e parte irregolare) il giudice deve individuare chiaramente quale alternativa di fattispecie si assume integrata e motivare l'elemento soggettivo relativo a quella scelta

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