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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00075/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di assoluzione per particolare tenuità del fatto dall'accusa di ricettazione di cover contraffatte. I motivi dedotti in Cassazione sono: (i) carenza dell'elemento soggettivo e motivazione apodittica circa il dolo della ricettazione e l'esclusione della buona fede; (ii) mancata valutazione dell'errore di fatto sulla provenienza illecita della merce; (iii) in subordine, possibile riqualificazione ex art. 712 c.p. per acquisto incauto; (iv) censura sulla valutazione della retrodatazione degli acquisti e sul nesso tra fatture e cover sequestrate, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe rispettato i criteri favorevoli al reo nella valutazione cronologica.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. La Corte di legittimità ritiene i motivi carenti della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. e meramente ripetitivi delle doglianze di merito già rivolte in appello; inoltre afferma che le censure attengono alla valutazione delle prove, materia di merito non sindacabile in Cassazione salvo i vizi tassativi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e). Sostanzialmente la Corte ritiene congrua la motivazione delle decisioni di merito che hanno ritenuto l'imputato, commerciante esperto, consapevole della natura contraffatta della merce e hanno adeguatamente spiegato la valutazione sulla collocazione temporale degli acquisti (argomentando sulla obsolescenza e rapida circolazione del bene). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; non è invece disposta la condanna alle spese della parte civile perché quest'ultima non ha fornito un'attività difensiva effettiva oltre le conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare l'assenza di richiesta di trattazione orale e l'esame del ricorso in camera di consiglio; la Corte segnala il rispetto delle norme procedurali relative alle modalità di trattazione.

  • art. 611, comma 1‑bis e segg. cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 610 per le regole sulla trattazione del ricorso in Cassazione senza intervento orale delle parti quando non richiesto nei termini.

  • art. 581, lett. c) cod. proc. pen.

    Applicato per richiedere la specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto i motivi generici e non conformi ai requisiti di precisione e indicazione del vizio di diritto.

  • art. 591, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 581 per il controllo dei requisiti formali e sostanziali del ricorso; la mancata specificità ha determinato l'inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che limita il sindacato di Cassazione ai vizi di motivazione quali mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto assenti tali vizi nella motivazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la conseguenza dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella presentazione del ricorso, all'ammenda equitativamente fissata.

  • art. 712 cod. pen.

    Citato dalla difesa in subordine come possibile riqualificazione della fattispecie per acquisto incauto; la Corte di legittimità rileva che tale censura non è stata adeguatamente supportata e non supera il vaglio di genericità.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e indicare chiaramente il vizio di diritto contestato: la mera ripetizione di censure di merito determina inammissibilità per genericità.
  • La Corte di legittimità non riesamina il merito valutativo delle prove salvo i vizi tassativi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e).
  • Una doppia conforme (sentenza di primo grado e appello con stessa valutazione) rende più difficile il sindacato in Cassazione, salvo che non emerga un vizio di diritto manifesto nella motivazione.
  • Le questioni relative alla buona fede, all'errore di fatto o alla cronologia degli acquisti sono in primo luogo di merito; per essere accolte in Cassazione devono essere dimostrati vizi di motivazione sorretti da lucide e circostanziate argomentazioni legali.
  • La presentazione di documentazione (es. fatture) non basta automaticamente a dimostrare buona fede se la valutazione di congruità e riconducibilità è convincente per il giudice di merito; per la Cassazione occorre dimostrare che tale valutazione è manifestamente illogica.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a spese e ammende; la parte civile può ottenere le spese di Cassazione solo se ha fornito un'effettiva attività difensiva, anche solo con memorie significative.

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