Cassazione Penale, Sentenza n. 26392/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado con rito abbreviato e la Corte di appello aveva confermato la condanna per concorso in rapina aggravata. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva: 1) la violazione delle norme processuali sulla traduzione degli atti per omessa traduzione in lingua nota all'imputato della sentenza di appello, essendo l'imputato alloglotto e non emergendo la conoscenza della lingua italiana; 2) vizi di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti; 3) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata. Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento limitatamente alla mancata traduzione della sentenza documento, con rinvio alla Corte di appello per la traduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta con il ricorso, e comporta l'annullamento della sentenza-documento con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per provvedere alla traduzione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di appello per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
sono le norme invocate nel ricorso per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte accoglie solo la doglianza processuale sulla traduzione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio
la nullità, se tempestivamente dedotta nei termini, è deducibile e determina l'annullamento della sentenza-documento
impone la traduzione degli atti e della sentenza in lingua nota all'imputato quando non conosca l'italiano; il ritardo nella traduzione incide sulla decorrenza del termine di impugnazione
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
il procedimento di legittimità si è svolto con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai vizi di motivazione
richiamato nel motivo sul bilanciamento delle attenuanti generiche
richiamato nel motivo sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti
norma di concorso di persone nel reato, richiamata per il titolo di reato contestato
art. 628, comma 3, nn. 1, 2, 3-bis e 4, cod. pen.
individua le aggravanti della rapina contestata; la sentenza di appello aveva confermato la responsabilità per concorso in rapina aggravata
richiamato nel motivo sulla disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata
Massime di principio
- L'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato che non conosca l'italiano integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione se tempestivamente eccepita.
- Quando la mancata traduzione della sentenza-documento è dedotta nei termini, la conseguenza è l'annullamento della sentenza stessa e la restituzione degli atti al giudice di merito competente per la traduzione, non la sola proroga del termine per impugnare.
- L'obbligo di traduzione riguarda anche la sentenza di appello, perché il diritto all'interpretazione e alla traduzione accompagna il procedimento penale fino alla decisione definitiva e all'esaurimento delle impugnazioni.
- Se il primo motivo di ricorso, avente natura processuale e attinente alla validità della sentenza-documento, comporta l'annullamento con rinvio per traduzione, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito o altri profili della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26241/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2026 del 14/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →