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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26392/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado con rito abbreviato e la Corte di appello aveva confermato la condanna per concorso in rapina aggravata. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva: 1) la violazione delle norme processuali sulla traduzione degli atti per omessa traduzione in lingua nota all'imputato della sentenza di appello, essendo l'imputato alloglotto e non emergendo la conoscenza della lingua italiana; 2) vizi di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti; 3) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata. Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento limitatamente alla mancata traduzione della sentenza documento, con rinvio alla Corte di appello per la traduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha affermato che l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta con il ricorso, e comporta l'annullamento della sentenza-documento con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per provvedere alla traduzione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ne è derivato l'annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di appello per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato che non conosca l'italiano integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione se tempestivamente eccepita.
  • Quando la mancata traduzione della sentenza-documento è dedotta nei termini, la conseguenza è l'annullamento della sentenza stessa e la restituzione degli atti al giudice di merito competente per la traduzione, non la sola proroga del termine per impugnare.
  • L'obbligo di traduzione riguarda anche la sentenza di appello, perché il diritto all'interpretazione e alla traduzione accompagna il procedimento penale fino alla decisione definitiva e all'esaurimento delle impugnazioni.
  • Se il primo motivo di ricorso, avente natura processuale e attinente alla validità della sentenza-documento, comporta l'annullamento con rinvio per traduzione, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito o altri profili della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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