Cassazione Penale, Sentenza n. 45785/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Villella impugnava la conferma della sua condanna per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo: (1) incompetenza funzionale della Corte d'appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 21 c.p.p., ritenendo che, per connessione, la competenza dovesse restare alla Corte d'assise d'appello dopo la regressione parziale del procedimento; (2) vizio di motivazione e applicazione errata dell'art. 416-bis c.p., contestando l'uso delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare di Giuseppe Giampà) e sostenendo che i reati fine non dimostravano la militanza associativa ma rapporti personali o profitti individuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla competenza: non si era verificata una riunione e successiva separazione dei processi (che avrebbe potuto radicare la competenza della Corte d'assise d'appello), ma una regressione parziale; applicando la lettera dell'art. 596, comma 3, c.p.p. la competenza è risultata regolare. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato che le censure erano tentativi di riconsiderare il merito probatorio e non evidenziavano vizi censurabili in sede di legittimità; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica, coerente ed esaustiva nel collegare i reati fine all'operatività e ai vantaggi "stipendiari" per la cosca, quindi idonea a dimostrare l'intraneità di Villella all'associazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto provata l'intraneità di Villella alla cosca in base alla complessiva valutazione dei reati fine e dei ruoli svolti (corriere, autista, esecutore di truffe), che risultavano funzionali all'organizzazione.
Riferita dalla difesa in ordine alla presunta incompetenza funzionale della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto la deduzione infondata, stante la natura della regressione parziale e l'applicazione delle norme sulla competenza.
Richiamato in relazione al principio di connessione: la difesa sosteneva che la connessione originaria avrebbe dovuto radicare la competenza della Corte d'assise d'appello, ma la Corte ha escluso che il caso prevedesse riunione/separazione idonee a produrre tale effetto.
art. 17, comma primo bis, cod. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata dalla difesa come giustificazione per il trasferimento di competenza; la Cassazione ha ritenuto che quel principio non fosse applicabile alla fattispecie concreta, dato che non vi è stata riunione e successiva separazione.
art. 596, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per escludere la tesi difensiva sulla perpetuatio jurisdictionis e per confermare la correttezza della competenza nel nuovo giudizio instaurato dopo la regressione parziale.
art. 178, comma 1, lett. a) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati nel corso della motivazione comparativa con altra giurisprudenza: indicano i presupposti per l'insanabilità di nullità assolute connesse alla competenza; la Corte li ha considerati non ravvisabili nel caso concreto.
Massime di principio
- La regressione parziale del procedimento non determina automaticamente il trasferimento della competenza d'appello: la competenza segue il contenuto del nuovo giudizio instaurato, e la mera regressione non equivale a riunione/separazione che radicherebbe la competenza alla Corte d'assise d'appello.
- Il sindacato della Corte di cassazione è limitato: non può sostituirsi al giudice del merito riconsiderando valutazioni probatorie e alternative ricostruzioni dei fatti, salvo che non emergano vizi di motivazione logico-giuridica o palese illogicità.
- Per l'affermazione del reato associativo (art. 416-bis c.p.) la prova può fondarsi anche su reati "fine" se è dimostrata la loro funzionalità rispetto all'organizzazione e la partecipazione attiva dell'imputato nell'operatività della cosca.
- La giurisprudenza che stabilisce l'insanabilità di errori di competenza trova applicazione solo se ricorrono i presupposti tassativi (es. giudizio riunito e poi separato, o reati la cui natura implica per legge la competenza d'assise): altrimenti la violazione non è automaticamente sopravvenuta.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate per fondare la condanna se la motivazione del giudice del merito le coordina e le riscontra con altri elementi; la sola eventuale possibile interpretazione alternativa a favore dell'imputato non basta per la cassazione.
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