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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45785/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Villella impugnava la conferma della sua condanna per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo: (1) incompetenza funzionale della Corte d'appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 21 c.p.p., ritenendo che, per connessione, la competenza dovesse restare alla Corte d'assise d'appello dopo la regressione parziale del procedimento; (2) vizio di motivazione e applicazione errata dell'art. 416-bis c.p., contestando l'uso delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare di Giuseppe Giampà) e sostenendo che i reati fine non dimostravano la militanza associativa ma rapporti personali o profitti individuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla competenza: non si era verificata una riunione e successiva separazione dei processi (che avrebbe potuto radicare la competenza della Corte d'assise d'appello), ma una regressione parziale; applicando la lettera dell'art. 596, comma 3, c.p.p. la competenza è risultata regolare. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato che le censure erano tentativi di riconsiderare il merito probatorio e non evidenziavano vizi censurabili in sede di legittimità; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica, coerente ed esaustiva nel collegare i reati fine all'operatività e ai vantaggi "stipendiari" per la cosca, quindi idonea a dimostrare l'intraneità di Villella all'associazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto provata l'intraneità di Villella alla cosca in base alla complessiva valutazione dei reati fine e dei ruoli svolti (corriere, autista, esecutore di truffe), che risultavano funzionali all'organizzazione.

  • art. 21 cod. proc. pen.

    Riferita dalla difesa in ordine alla presunta incompetenza funzionale della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto la deduzione infondata, stante la natura della regressione parziale e l'applicazione delle norme sulla competenza.

  • art. 15 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di connessione: la difesa sosteneva che la connessione originaria avrebbe dovuto radicare la competenza della Corte d'assise d'appello, ma la Corte ha escluso che il caso prevedesse riunione/separazione idonee a produrre tale effetto.

  • art. 17, comma primo bis, cod. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata dalla difesa come giustificazione per il trasferimento di competenza; la Cassazione ha ritenuto che quel principio non fosse applicabile alla fattispecie concreta, dato che non vi è stata riunione e successiva separazione.

  • art. 596, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per escludere la tesi difensiva sulla perpetuatio jurisdictionis e per confermare la correttezza della competenza nel nuovo giudizio instaurato dopo la regressione parziale.

  • art. 178, comma 1, lett. a) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamati nel corso della motivazione comparativa con altra giurisprudenza: indicano i presupposti per l'insanabilità di nullità assolute connesse alla competenza; la Corte li ha considerati non ravvisabili nel caso concreto.

Massime di principio

  • La regressione parziale del procedimento non determina automaticamente il trasferimento della competenza d'appello: la competenza segue il contenuto del nuovo giudizio instaurato, e la mera regressione non equivale a riunione/separazione che radicherebbe la competenza alla Corte d'assise d'appello.
  • Il sindacato della Corte di cassazione è limitato: non può sostituirsi al giudice del merito riconsiderando valutazioni probatorie e alternative ricostruzioni dei fatti, salvo che non emergano vizi di motivazione logico-giuridica o palese illogicità.
  • Per l'affermazione del reato associativo (art. 416-bis c.p.) la prova può fondarsi anche su reati "fine" se è dimostrata la loro funzionalità rispetto all'organizzazione e la partecipazione attiva dell'imputato nell'operatività della cosca.
  • La giurisprudenza che stabilisce l'insanabilità di errori di competenza trova applicazione solo se ricorrono i presupposti tassativi (es. giudizio riunito e poi separato, o reati la cui natura implica per legge la competenza d'assise): altrimenti la violazione non è automaticamente sopravvenuta.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate per fondare la condanna se la motivazione del giudice del merito le coordina e le riscontra con altri elementi; la sola eventuale possibile interpretazione alternativa a favore dell'imputato non basta per la cassazione.

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