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Sentenza

Sentenza del 13/02/2023 n. 126 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Revocazione ordinaria art. 64 d.lgs. 546/92 - requisiti - errore su un fatto costituente un punto decisivo della controversia - non ricorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 546/1992 invocando l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo l'Amministrazione la sentenza impugnata si sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa, avendo i giudici confuso l'attività effettivamente svolta dalla contribuente (agente di commercio) con quella di edicolante e avendo inoltre indicato erroneamente l'Ufficio appellante. L'Ufficio sosteneva che tale errore di fatto sarebbe stato decisivo e avrebbe influenzato l'esito della decisione, legittimando quindi la revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistessero i stringenti requisiti dell'errore revocatorio: l'asserita confusione relativa alla qualifica della contribuente e all'indicazione dell'Ufficio non costituisce un errore essenziale e decisivo emergente in modo immediato e incontrovertibile dagli atti, posto che la decisione contiene valutazioni coerenti e applicabili anche alla reale attività di agente di commercio e che, pur eliminando i passaggi probabilmente errati, il ragionamento e l'esito della sentenza non sarebbero mutati. L'Ufficio è stato condannato alle spese del giudizio (euro 1.600,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 64 D.Lgs. 546/1992

    Disposizione che autorizza l'impugnazione per revocazione contro le decisioni delle Commissioni Tributarie nei casi previsti dal codice di procedura civile; la Corte ha confermato che la revocazione è rimedio straordinario applicabile secondo i limiti dell'art. 395 c.p.c.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Criterio centrale: l'errore di fatto rilevante per la revocazione deve emergere dagli atti, consistere in una falsa percezione della realtà (contrasto tra sentenza e documenti) ed essere essenziale e decisivo, cioè tale che senza di esso la pronuncia sarebbe stata diversa.

  • art. 398 c.p.c. comma 4

    Norma procedurale relativa alla sospensione dei termini per il ricorso per cassazione a seguito della proposizione del ricorso per revocazione; citata nella fase istruttoria (istanza di sospensione).

  • art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c.

    Richiamato nella motivazione per distinguere l'errore di giudizio (impugnabile con ricorso per cassazione) dall'errore revocatorio che richiede evidenza immediata e non valutazioni critiche dei fatti.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio: criteri e parametri per la determinazione onorari e spese.

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" richiede un contrasto immediatamente evidente tra quanto affermato nella sentenza e i documenti/atti: non bastano imprecisioni o riferimenti errati che non abbiano inciso sulla decisione.
  • Deve esistere un nesso causale tra l'errore e la decisione: se, eliminato l'errore, la pronuncia non sarebbe stata diversa, la revocazione è inammissibile.
  • La semplice indicazione sbagliata del tipo di attività esercitata dal contribuente o dell'Ufficio impositore, se non influisce sul ragionamento decisivo del giudice, non integra il presupposto per la revocazione.
  • L'errore revocatorio è un rimedio straordinario e applicabile solo in presenza di evidenze immediate e incontestabili; controversie sulla valutazione dei fatti rimangono materia per i normali gradi di impugnazione (es.: ricorso per cassazione nei limiti contemplati).
  • In giudizi tributari, quando la motivazione della sentenza mostra di avere valutato e considerato gli elementi sostanziali (es. assenza di dipendenti, beni strumentali minimi), la presenza di sporadici riferimenti errati non invalida il decisum se le considerazioni chiave sono correttamente inquadrate.

Testo integrale

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