Sentenza del 13/02/2023 n. 126 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Revocazione ordinaria art. 64 d.lgs. 546/92 - requisiti - errore su un fatto costituente un punto decisivo della controversia - non ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha proposto revocazione ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 546/1992 invocando l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo l'Amministrazione la sentenza impugnata si sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa, avendo i giudici confuso l'attività effettivamente svolta dalla contribuente (agente di commercio) con quella di edicolante e avendo inoltre indicato erroneamente l'Ufficio appellante. L'Ufficio sosteneva che tale errore di fatto sarebbe stato decisivo e avrebbe influenzato l'esito della decisione, legittimando quindi la revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistessero i stringenti requisiti dell'errore revocatorio: l'asserita confusione relativa alla qualifica della contribuente e all'indicazione dell'Ufficio non costituisce un errore essenziale e decisivo emergente in modo immediato e incontrovertibile dagli atti, posto che la decisione contiene valutazioni coerenti e applicabili anche alla reale attività di agente di commercio e che, pur eliminando i passaggi probabilmente errati, il ragionamento e l'esito della sentenza non sarebbero mutati. L'Ufficio è stato condannato alle spese del giudizio (euro 1.600,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Disposizione che autorizza l'impugnazione per revocazione contro le decisioni delle Commissioni Tributarie nei casi previsti dal codice di procedura civile; la Corte ha confermato che la revocazione è rimedio straordinario applicabile secondo i limiti dell'art. 395 c.p.c.
Criterio centrale: l'errore di fatto rilevante per la revocazione deve emergere dagli atti, consistere in una falsa percezione della realtà (contrasto tra sentenza e documenti) ed essere essenziale e decisivo, cioè tale che senza di esso la pronuncia sarebbe stata diversa.
Norma procedurale relativa alla sospensione dei termini per il ricorso per cassazione a seguito della proposizione del ricorso per revocazione; citata nella fase istruttoria (istanza di sospensione).
Richiamato nella motivazione per distinguere l'errore di giudizio (impugnabile con ricorso per cassazione) dall'errore revocatorio che richiede evidenza immediata e non valutazioni critiche dei fatti.
Utilizzato per la liquidazione delle spese di giudizio: criteri e parametri per la determinazione onorari e spese.
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" richiede un contrasto immediatamente evidente tra quanto affermato nella sentenza e i documenti/atti: non bastano imprecisioni o riferimenti errati che non abbiano inciso sulla decisione.
- Deve esistere un nesso causale tra l'errore e la decisione: se, eliminato l'errore, la pronuncia non sarebbe stata diversa, la revocazione è inammissibile.
- La semplice indicazione sbagliata del tipo di attività esercitata dal contribuente o dell'Ufficio impositore, se non influisce sul ragionamento decisivo del giudice, non integra il presupposto per la revocazione.
- L'errore revocatorio è un rimedio straordinario e applicabile solo in presenza di evidenze immediate e incontestabili; controversie sulla valutazione dei fatti rimangono materia per i normali gradi di impugnazione (es.: ricorso per cassazione nei limiti contemplati).
- In giudizi tributari, quando la motivazione della sentenza mostra di avere valutato e considerato gli elementi sostanziali (es. assenza di dipendenti, beni strumentali minimi), la presenza di sporadici riferimenti errati non invalida il decisum se le considerazioni chiave sono correttamente inquadrate.
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