Sentenza del 13/02/2023 n. 127 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Annullamento atto impugnato per vizio di firma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso a seguito di controllo documentale e accesso breve: in via preliminare il ricorrente eccepiva nullità per mancata sottoscrizione da parte di soggetto titolare della funzione dirigenziale o da persona validamente delegata (art. 42 DPR 600/1973); in via principale deduceva la nullità per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e mancanza di PVC (art. 12, comma 7, L. 212/2000); in via subordinata contestava il merito dell'accertamento e chiedeva il riconoscimento di costi per compensi/rimborsi erogati ad istruttori e atleti per euro 120.000,00. L'Ufficio aveva disconosciuto le agevolazioni previste dalla L. 398/1991 per varie irregolarità: mancata indicazione della finalità sportiva/denominazione ASD, oggetto sociale non conforme, mancanza di documentazione assembleare e di tracciabilità dei pagamenti, omissione del modello 770/2010.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto il gravame dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso perché il firmatario apparteneva alla terza area funzionale e risultava destinatario di provvedimento di conferimento di incarico con delega; ha ammesso la produzione della delega anche in sede di appello richiamando giurisprudenza della Cassazione (es. n. 19368/2021) e ha affermato che, in caso di delega di firma, non è sempre necessaria l'indicazione esplicita del nominativo delegato. Sul merito ha ritenuto infondate le eccezioni del contribuente relative al mancato contraddittorio, e ha confermato la correttezza dell'accertamento per la decadenza delle agevolazioni di L. 398/1991 in ragione della mancanza dei requisiti prescritti (statuto/atto costitutivo, registri, tracciabilità dei pagamenti, mancata produzione di prova che i compensi siano stati effettivamente corrisposti e dichiarati). Conseguentemente l'avviso è stato mantenuto e l'associazione condannata alle spese di giudizio di entrambi i gradi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
art. 42 D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento è nullo solo se manca la sottoscrizione del capo ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non occorre che il sottoscrittore abbia qualifica dirigenziale purché appartenga alla carriera direttiva prevista (oggi terza area). In caso di contestazione è onere dell'Amministrazione provare la legittimazione e l'esistenza della delega.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
art. 12 comma 7 L. n. 212/2000
Non sempre è necessario il contraddittorio endoprocedimentale: la sua mancata instaurazione rende l'atto invalido solo nei casi previsti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio applicabile ai 'tributi armonizzati'); per gli accertamenti a tavolino non sussiste obbligo generale, salvo che il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Legge n. 398/1991
L. 398/1991 (agevolazioni per associazioni sportive dilettantistiche)
L'applicazione delle agevolazioni richiede il rispetto formale e sostanziale delle prescrizioni normative e statutarie: iscrizione e indicazioni nello statuto/atto costitutivo, oggetto sociale conforme, democraticità della vita associativa, tracciabilità dei pagamenti e adempimenti dichiarativi. La mancata osservanza può comportare la decadenza dal regime agevolato.
Legge n. 289/2002, art. 90, commi 17-18
art. 90 commi 17 e 18 L. 289/2002
Prevede obblighi specifici per le associazioni sportive dilettantistiche relativi alla denominazione e all'oggetto sociale; la mancata indicazione della dicitura ASD e il mancato adeguamento dell'oggetto sociale possono integrare motivo di decadenza delle agevolazioni.
Massime di principio
- La sottoscrizione degli atti impositivi deve essere del capo ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato: non è necessario che il firmatario abbia la qualifica di dirigente se appartiene alla carriera direttiva prescritta (oggi terza area).
- Se la legittimazione del sottoscrittore è contestata dal contribuente, l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare la qualifica del delegante e l'esistenza della delega; tale documentazione può essere prodotta anche in grado di appello salvo specifiche preclusioni procedurali.
- La delega di firma non sempre richiede l'indicazione esplicita del nominativo delegato quando si tratta di delega organizzativa interna; la sua validità deve comunque emergere da provvedimenti organizzativi e motivazioni adeguate.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è dovuto automaticamente per tutti gli accertamenti fiscali: per gli accertamenti 'a tavolino' e per i tributi non armonizzati l'obbligo è limitato; per i tributi armonizzati la mancata instaurazione del contraddittorio può inficiare l'atto solo se il contribuente dimostra le ragioni che avrebbe potuto anticipare.
- Le agevolazioni fiscali per le associazioni (L. 398/1991 e affini) sono subordinate al rispetto formale e sostanziale delle prescrizioni: statuto/atto costitutivo conforme, vita associativa democratica e documentata, tracciabilità dei pagamenti, corretta tenuta della contabilità e adempimenti dichiarativi. Carenze documentali e mancanza di prova dei pagamenti non consentono il riconoscimento delle agevolazioni né la deducibilità dei costi autodichiarati.
- Per il contribuente: conservare e produrre prova documentale della effettiva corresponsione di compensi (ricevute sottoscritte dagli aventi diritto, tracciamento bancario, modello 770) e curare la conformità statutaria; se si contesta la legittimazione del firmatario, richiedere e valorizzare la prova della delega dall'Amministrazione.
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