Sentenza del 13/02/2023 n. 140 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
ICI - assoggettabilità ad imposta di un impianto fotovoltaico - sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa all'assoggettabilità ad ICI di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un immobile e alla legittimità delle sanzioni amministrative. La contribuente deduceva che, essendo l'impianto entrato in funzione il 28/02/2011 ma accatastato il 21/06/2010, non sussistesse obbligo di dichiarazione/versamento per periodi precedenti o, in ogni caso, che fosse in buona fede avendo fatto affidamento su prassi dell'Agenzia delle Entrate che qualificava gli impianti fotovoltaici come beni mobili. L'Ufficio notificava avvisi di accertamento per imposta, interessi e sanzioni per infedele dichiarazione e omesso/tardivo versamento per l'anno 2011.
La decisione
L'appello è stato parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto dovuta l'ICI nella misura accertata di Euro 4.411,43, oltre agli interessi e alle spese di notifica, confermando che l'elemento rilevante è la data di accatastamento quando l'entrata in funzione è successiva a tale accatastamento (quindi l'imposta è dovuta a partire dalla data di accatastamento). Tuttavia, richiamando il principio di buona fede e l'affidamento fondato sulle precedenti circolari dell'Agenzia delle Entrate (che avevano qualificato gli impianti fotovoltaici come beni mobili), la Corte ha dichiarato illegittime le sanzioni per infedele dichiarazione e quelle per omesso/tardivo versamento. Le spese di giudizio sono compensate per entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 10, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
"i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"
Il principio di buona fede e di affidamento legittima la tutela del contribuente che si è uniformato a prassi amministrativa consolidata; tale tutela può escludere l'applicazione delle sanzioni in presenza di un legittimo affidamento.
art. 97 Cost.
Richiamato per sottolineare l'obbligo di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, cui consegue il dovere dell'Amministrazione di non contraddirsi rispetto a precedenti orientamenti.
art. 41 Cost. e art. 53 Cost.
Citati come principi costituzionali rilevanti: tutela dell'iniziativa economica e del principio di capacità contributiva nel bilanciamento con l'azione impositiva.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2013
Ha fornito un approdo unitario qualificando fiscalmente gli impianti fotovoltaici in relazione alla qualificazione catastale; ha segnato il cambiamento e l'unificazione dell'orientamento amministrativo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E del 19 luglio 2007
Esponeva la prassi interpretativa secondo la quale gli impianti fotovoltaici potevano essere considerati beni mobili per l'amovibilità dei pannelli, contribuendo all'affidamento del contribuente.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 giugno 2010
Ribadiva la qualificazione come bene mobile per gli impianti non infissi al suolo, rafforzando la prassi cui i contribuenti hanno fatto affidamento.
Massime di principio
- Il principio di buona fede e l'affidamento legittimo possono impedire l'applicazione di sanzioni quando il contribuente si è conformato a prassi amministrativa consolidata e non contraddetta in sede tempestiva dall'Amministrazione.
- Per gli impianti fotovoltaici l'assoggettamento a tributi locali (ICI/IMU) dipende dalla qualificazione catastale e dalla data di entrata in funzione: se l'entrata in funzione è successiva all'accatastamento, l'imposta è dovuta dalla data di accatastamento; se l'entrata in funzione precede l'accatastamento, l'imposta è dovuta dalla data di entrata in funzione.
- La data dichiarata all'Agenzia del Territorio per la variazione catastale ha valore probatorio rilevante e non può essere facilmente sovradimensionata da documenti successivi o da mere autocertificazioni.
- Un cambiamento interpretativo dell'Amministrazione (revirement) può legittimare l'accertamento dell'imposta, ma non automaticamente l'applicazione delle sanzioni se il contribuente aveva un legittimo affidamento sul precedente orientamento.
- In situazioni simili è fondamentale conservare e produrre la documentazione amministrativa e le comunicazioni che dimostrino il comportamento e l'affidamento sulla prassi dell'Amministrazione; tali documenti sono utili sia per contestare sanzioni sia per determinare correttamente il periodo impositivo.
- Quando si riscontra un contrasto tra prassi catastale e prassi fiscale, la posizione ufficiale e le circolari dell'Agenzia delle Entrate rappresentano elementi centrali per valutare l'affidamento del contribuente e la legittimità delle pretese impositive.
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