Sentenza del 13/02/2023 n. 47 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il veicolo Mercedes era immatricolato in Albania; il sig. P. risultava residente in Italia dal 18/06/2019 e al momento del fermo (22/12/2019) era domiciliato a Torino. Non è stata presentata istanza di ammissione temporanea o di esenzione dai dazi alle Dogane. Per tali ragioni l'Ufficio ha proceduto al sequestro amministrativo, quindi al provvedimento di confisca e all'atto di contestazione con sanzione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Ufficio ha impugnato sostenendo (i) errore procedurale/di petitum nella sentenza di primo grado (ultra petita), e (ii) che, sul merito, il veicolo non rientrava nelle agevolazioni previste dal Reg. UE n. 2446/2015 (artt. 212-218, in particolare art. 215) e che l'introduzione e l'uso del veicolo integrano la fattispecie di contrabbando ai sensi degli artt. 282, 292, 301 del T.U.L.D. (D.P.R. 43/1973).
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha riformato la decisione della CTP. Ha ritenuto che il veicolo non beneficiasse dell'esenzione dai dazi perché il titolare dell'immatricolazione e l'utilizzatore erano stabiliti nel territorio doganale dell'Unione, e che il contribuente non aveva richiesto l'esenzione. Ha anche rilevato l'errore nella motivazione del primo grado relativo al petitum. Conseguenza: confermata la legittimità della confisca e dell'atto di contestazione irrogante la sanzione.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 2446/2015
artt. 212-218; in particolare art. 215, comma 1: le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell'Unione al momento dell'uso
Per ottenere esenzione totale il veicolo deve essere immatricolato fuori dall'UE e intestato a persona stabilita fuori dall'UE; l'art. 215 consente una deroga solo nelle condizioni indicate (residenza abituale nel territorio doganale e presenza del titolare dell'immatricolazione al momento dell'uso). Nel caso in esame tali condizioni non erano soddisfatte.
T.U.L.D. (D.P.R. 43/1973)
L'introduzione e l'uso di mezzi per eludere i dazi e le formalità doganali possono integrare la fattispecie di contrabbando prevista dal T.U.L.D., con conseguente confisca delle merci/mezzi e applicazione delle sanzioni previste.
Massime di principio
- Verificare sempre lo stato di immatricolazione del veicolo e la residenza abituale del titolare al momento dell'introduzione nel territorio UE: l'esenzione dai dazi richiede condizioni precise e prova documentale.
- La richiesta di ammissione temporanea o di esenzione deve essere presentata tempestivamente alle Dogane; l'ignoranza della normativa non esonera dalle conseguenze.
- Se il sequestro amministrativo viene seguito da provvedimento di confisca, il ricorso deve prendere chiaramente di mira il provvedimento reale impugnato (petitum chiaro): il sequestro, se superato dalla confisca, non è autonomamente rilevante.
- L'uso e l'introduzione di veicoli immatricolati extra-UE da parte di soggetti stabiliti nel territorio doganale può integrare contrabbando e legittimare confisca e sanzioni.
- Difetti procedurali relativi alla costituzione in giudizio o a errori di iscrizione possono incidere sulle fasi processuali ma non necessariamente sul merito del contendere se le prove e la normativa comprovano l'illegittimità dell'importazione.
- In caso di decisione favorevole all'utente, l'Ufficio può proporre appello fondato su vizi di motivazione (ultra petita) o su errata interpretazione delle norme doganali; quindi è utile predisporre documentazione probatoria forte sulla residenza e sulle istanze presentate alle Dogane.
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di confisca è necessario dimostrare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora; il rischio di perdita o impossibilità di recupero del bene è argomento rilevante ma va documentato.
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