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Sentenza

Sentenza del 13/02/2023 n. 139 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

TARI - assimilazione dei rifiuti speciali a quelli solidi urbani ai fini dell'applicazione del tributo - è illegittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C Srl ha impugnato gli avvisi relativi a TIA/TARES/TARI per gli anni 2012-2014 per le superfici dello stabilimento produttivo dove si producono rifiuti speciali non pericolosi, sostenendo che tali aree non sono assoggettabili al tributo per i rifiuti urbani in quanto i rifiuti vengono smaltiti direttamente dal produttore tramite operatori autorizzati.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno ha accolto il ricorso e ha annullato gli avvisi. Il Comune di Fermo ha fatto appello ma la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche ha respinto l'appello e ha confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che, per i rifiuti prodotti in aree produttive (industriali/artigianali), non sia possibile l'assimilazione a rifiuti urbani ai fini TARI, salvo che si tratti di rifiuti prodotti in uffici, mense, spacci ecc.; inoltre il contribuente ha fornito dimostrazione dello smaltimento tramite servizio privato, esentandolo dal tributo. Per il 2014 la normativa comunale stessa escludeva l'assimilazione, rendendo il tributo per quell'anno illegittimo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) - art. 184

    Definisce la classificazione dei rifiuti per origine e pericolosità e ricomprende la possibilità di assimilazione ai rifiuti urbani, ma entro i limiti e criteri stabiliti dalla normativa. Serve da quadro generale per escludere assimilazioni non conformi alla riserva di legge statale.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) - art. 195, comma 2, lett. e)

    Riserva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; contiene espressa esclusione di assimilabilità per i rifiuti che si formano nelle aree produttive (salvo eccezioni per uffici, mense, spacci ecc.). Impedisce ai Comuni di assimilare libremente rifiuti da aree produttive.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) - art. 198

    Attribuisce ai Comuni la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e la possibilità di regolamentare l'assimilazione, ma entro i limiti e i criteri stabiliti dallo Stato (art. 195).

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) - art. 238 e disposizioni transitorie (art. 265, art. 264)

    Disciplina la tariffa integrata ambientale e le disposizioni transitorie relative all'applicazione delle nuove regole; impone che i nuovi regolamenti comunali successivi al Codice si uniformino ai principi del Codice stesso.

  • D.L. 201/2011, art. 14, comma 10

    "Nella determinazione della superficie assoggettabile al Tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente"

    Prevede a livello statale che le superfici dove di regola si formano rifiuti speciali siano escluse dalla determinazione della superficie assoggettabile al tributo, purché il produttore dimostri l'adempimento degli obblighi di trattamento/smaltimento: norma che rafforza l'esclusione di assimilazione per aree produttive.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato ma richiamato) - art. 7, art. 18, art. 21, art. 57

    La normativa previgente introdusse e regolò il potere comunale di assimilazione sulla base di criteri statali; le disposizioni transitorie furono mantenute per un periodo e sono rilevanti per interpretare la fase di passaggio normativa, ma il Codice dell'ambiente ha poi ridefinito la materia con riserva di competenza statale.

  • Giurisprudenza: Consiglio di Stato, n. 4756/2013

    Ha chiarito che i nuovi regolamenti comunali approvati dopo l'entrata in vigore del Codice devono uniformarsi ai principi del Codice e che non è ammesso derogare ai principi comunitari e statali in materia di assimilazione; sostiene l'inapplicabilità dell'assimilazione per rifiuti da aree produttive.

  • Giurisprudenza: Cass. civ., sez. trib., sent. 27/06/2005, n. 13818 (richiamata)

    Afferma che l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non può essere effettuata con mere deliberazioni comunali generiche: è necessario rispettare i criteri qualitativi e quantitativi fissati dallo Stato.

Massime di principio

  • I rifiuti prodotti stabilmente in aree produttive (industriali o artigianali) non sono assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della TARI: i Comuni non possono assoggettare a TARI tali superfici salvo specifiche e limitate eccezioni (uffici, mense, spacci, locali al servizio dei lavoratori o aperti al pubblico).
  • Il soggetto privato può essere esentato dalla TARI per le superfici produttive se dimostra che i rifiuti speciali sono stati effettivamente trattati/smaltiti secondo la normativa (contratti con operatori autorizzati, formulari, fatture, attestazioni e documentazione probatoria).
  • Alla verifica della titolarità dell'obbligo tributario contribuisce anche la normativa transitoria: i regolamenti comunali approvati dopo l'entrata in vigore del Codice dell'ambiente debbono uniformarsi ai criteri statali; non vale la mera richiamazione di precedenti delibere se contrastano con la riserva di legge.
  • Nelle contestazioni giudiziarie il Comune deve fornire prove adeguate del servizio pubblico prestato e della legittima assimilazione; la semplice attestazione generica della società incaricata può non essere sufficiente a sopperire all'onere probatorio.
  • In sede di appello tributario la riproposizione delle stesse censure del primo grado è ammessa: l'appello ha natura devolutiva piena e non richiede necessariamente argomenti nuovi.
  • Distinguere sempre le superfici interne allo stabilimento: aree ad uso ufficio/amministrazione e spazi aperti al pubblico restano assoggettabili alla TARI, mentre le aree di produzione/materiale soggetto a smaltimento come rifiuto speciale non pericoloso possono essere escluse se documentato il corretto smaltimento.

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