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Sentenza

Sentenza del 13/02/2023 n. 149 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Decreto di compensazione tra Credito IVA e debiti erariali - è inefficace se successivo alla sentenza di fallimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del decreto di compensazione (20.2.2014) con cui l'Agenzia delle Entrate ha compensato un credito IVA di €1.300.000,00 con un debito erariale di €1.315.425,15. La curatela ha dedotto che il credito IVA era già oggetto di pignoramento presso terzi e di ordinanza di assegnazione, sostenendo quindi che il decreto di compensazione non poteva avere effetto rispetto al fallimento o ai creditori pignoratizi.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria delle Marche ha accolto l'appello della curatela e ha riformato la sentenza di primo grado, annullando il decreto di compensazione dell'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 44 l. fall., il pagamento/esecuzione effettuato dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace rispetto alla massa fallimentare e ai creditori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordinanza di assegnazione. Tuttavia l'inefficacia è relativa e deve essere fatta valere dal curatore; se il curatore rinuncia o transige, l'ostacolo al pagamento viene meno. Sono state compensate le spese.

Norme richiamate

  • art. 44 L. fall.

    art. 44 legge fallimentare

    Stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori di tutti gli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti eseguiti o ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento; applicata per escludere efficacia a pagamenti eseguiti dal terzo debitore in favore del creditore assegnatario se intervenuti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • artt. 42 e 43 L. fall.

    artt. 42 e 43 legge fallimentare

    Delineano lo 'spossessamento' e la cristallizzazione dei rapporti patrimoniali del fallito alla data della sentenza di fallimento, funzione che giustifica l'impossibilità di estinguere debiti fuori dal concorso.

  • art. 2298 c.c.

    Prevede che il diritto dell'assegnatario verso il debitore non si estingue che con la riscossione; ne deriva che l'ordinanza di assegnazione non estingue il debito del principale fino al pagamento effettivo del terzo.

  • art. 553 c.p.c.

    art. 553 codice di procedura civile

    Regola l'assegnazione coattiva presso terzi e conferma che l'estinzione del debito del soggetto principale avviene solo con il pagamento del terzo debitore.

  • art. 67 L. fall.

    art. 67 legge fallimentare

    Rilevante in tema di azione revocatoria fallimentare; il testo distingue i rimedi applicabili secondo che l'atto sia anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.

  • L. 546/92, artt. 16 e 22

    art. 16 e art. 22 L. n. 546/1992

    Interpretati nel senso che i termini per la costituzione del ricorrente (art.22) decorrano dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, non dalla spedizione, se il ricorso è stato inviato tramite posta; l'art.16 conferma criteri di perfezionamento delle notifiche.

  • Cost., artt. 3 e 24

    artt. 3 e 24 Costituzione

    Invocate per richiamare i principi di parità e di tutela del diritto di difesa, usati come argomento contro notifiche perfezionate in luogo diverso dal domicilio fiscale comunicato.

  • Giurisprudenza di Cassazione

    Cass. n. 16838/2015; Cass. n. 23652/2012; Cass. n. 6737/2005; Cass. n. 23509/2016

    Conferma l'orientamento secondo cui pagamenti eseguiti dal terzo dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 L. fall., e che l'ordinanza di assegnazione non vale a estinguere il debito prima del pagamento.

Massime di principio

  • Un'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva non estingue il debito del fallito finché non interviene il pagamento effettivo del terzo: conta la data del pagamento, non quella dell'ordinanza.
  • I pagamenti effettuati dal terzo debitore in favore del creditore assegnatario dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto alla massa fallimentare (art.44 L. fall.); tali inefficacia è relativa e deve essere fatta valere dal curatore mediante azione di ripetizione o insinuazione al passivo da parte del ricevente.
  • Dopo la dichiarazione di fallimento il terzo che detiene somme dovute al fallito dovrà corrispondere al curatore o sospendere i pagamenti agli assegnatari fino a verifica del curatore, per tutelare la par condicio creditorum.
  • Se il curatore rinuncia a far valere l'inefficacia o transige (accordo), il pagamento potrà essere mantenuto valido e il creditore assegnatario potrà ottenere soddisfazione secondo i termini della transazione; la rinuncia del curatore può modificare l'esito pratico.
  • In materia di notifiche tributarie, i termini per la costituzione del ricorrente vanno interpretati come decorrenti dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario (soprattutto se il ricorso è stato spedito per posta), e il contribuente deve comunicare e aggiornare il domicilio fiscale.
  • Il creditore che ha ricevuto pagamenti successivi al fallimento può essere obbligato a restituire le somme al fallimento, ma ha anche la possibilità di insinuarsi al passivo per ottenere soddisfazione in moneta fallimentare.

Testo integrale

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