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Sentenza

Sentenza del 13/02/2023 n. 132 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Tassa di Concessione governativa sugli abbonamenti per i telefoni cellulari - è dovuta anche dai Comuni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva chiesto il rimborso di importi versati a titolo di tassa di concessione governativa (CC.GG.) sugli abbonamenti per telefoni cellulari relativi agli anni 2007-2010 e contestava anche un avviso per sanzione per ritardato pagamento. La questione centrale era se, dopo la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, il presupposto impositivo della CC.GG. sui contratti di abbonamento esistesse ancora e se i Comuni fossero tenuti al pagamento.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la tassa di concessione governativa sia compatibile con il diritto UE e sia dovuta dagli enti locali (comuni) quando sottoscrivono contratti di abbonamento per telefonia mobile; il contratto di abbonamento è equiparabile, ai fini della tassa, all'autorizzazione/licenza. Ha inoltre confermato la legittimità della sanzione per ritardato pagamento, essendo l'obbligo fiscale dell'utente (anche ente locale) e l'operatore tenuto a segnalare i ritardi. Per le spese di giudizio ha disposto la compensazione per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • DPR n. 641/1972, tariffa allegata, articolo 21 (nota 1 e nota 2)

    nota 1: la tassa e dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta; nota 2: il gestore segnala gli utenti morosi e provvede al versamento della tassa all'Erario

    La tassa si applica sull'abbonamento in relazione ai mesi fatturati; il gestore incassa la tassa e ha l'obbligo di segnalare i ritardatari, rendendo l'utente (anche ente pubblico) soggetto passivo e legittimando sanzioni per ritardo.

  • D. Lgs. n. 269/2001 e D. Lgs. n. 259/2003

    Hanno recepito la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni in Italia; tuttavia, tale liberalizzazione non ha eliminato la possibilità per lo Stato di prevedere una tassa basata sul contratto d'abbonamento, secondo l'interpretazione della giurisprudenza e della Corte di Giustizia.

  • Direttive UE 1999/5/CE; 2002/19/CE; 2002/20/CE; 2002/21/CE; 2002/22/CE

    Le direttive non ostano, di per sé, all'applicazione di una tassa nazionale che assoggetta i contratti di abbonamento a una autorizzazione generale o licenza sostitutiva, né impediscono la distinzione tra abbonati e utenti prepagati.

  • Causa C-416/14, Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 17.09.2015)

    La Corte UE ha stabilito che le direttive citate non ostano a una normativa nazionale che impone una tassa di concessione governativa sugli abbonamenti: il contratto d'abbonamento può essere equiparato a un'autorizzazione generale/licenza e la normativa nazionale può assoggettare solo gli abbonati (escludendo i prepagati).

  • Cassazione, SS.UU. n. 9560/2014 e successiva giurisprudenza (es. Cass. n. 16681/2022, nn. citate nel testo)

    La Corte di Cassazione ha più volte affermato la debenza della CC.GG. sugli abbonamenti anche in capo agli enti locali, non sussistendo un'assimilazione generale degli enti pubblici con lo Stato che giustifichi l'esenzione; ha inoltre precisato che lo Stato è escluso solo perché percettore della tassa (evitando una partita di giro).

  • Decreto ministeriale 3 febbraio 1996

    Stabilisce le modalità di versamento da parte del gestore e l'obbligo di segnalazione all'Amministrazione finanziaria degli utenti che hanno omesso o ritardato il pagamento, strumento che legittima l'azione di recupero e l'irrogazione di sanzioni.

Massime di principio

  • La tassa di concessione governativa sugli abbonamenti per telefonia mobile è compatibile con il diritto dell'Unione: il contratto di abbonamento può costituire, ai fini fiscali, una forma di autorizzazione/licenza sostitutiva.
  • I Comuni (e in generale gli enti locali) sono soggetti passivi della CC.GG. quando sottoscrivono abbonamenti: non si applica una esenzione generalizzata degli enti pubblici diversa dallo Stato.
  • Lo Stato è normalmente escluso dall'applicazione della tassa non per una posizione gerarchica ma perché percettore delle entrate, il che eviterebbe una mera partita di giro.
  • La distinzione tra utenti abbonati (assoggettati alla tassa) e utenti con carte prepagate (non assoggettati) è ammessa e non contrasta con le direttive UE.
  • La tassa è dovuta congiuntamente al canone in fattura; il ritardo nel pagamento da parte dell'utente legittima l'irrogazione di sanzioni, posto che il gestore deve segnalare i morosi all'Amministrazione finanziaria.
  • Problemi di compatibilità costituzionale (art.114 e art.118 Cost.) relativi all'applicazione della tassa ai Comuni sono stati ritenuti infondati dalla giurisprudenza: il pagamento non impedisce l'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale né viola i principi di equiordinazione e sussidiarietà verticale.

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