Cassazione Penale, Ordinanza n. 05539/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva ratificato un accordo ex art. 599-bis c.p.p. sulla pena. Deduceva l'illegalità della pena finale, assumendo che il calcolo fosse partito da una pena base illegale (anni due di reclusione ed euro 220 di multa) in relazione al reato contestato ex art. 349, comma 2, c.p., che prevederebbe una cornice edittale più elevata. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la doglianza, pur astrattamente formulata come deduzione di illegalità della pena, in realtà mirasse solo a contestare la quantificazione concordata della sanzione, senza effettiva sussistenza di una pena illegale. Ha inoltre rilevato che, dopo un precedente annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio aveva ratificato un accordo che escludeva la recidiva e riconosceva le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, con una pena base rientrante nella cornice del reato non aggravato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse proposto contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quindi soggetta alla procedura di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha escluso che vi fosse illegalità della pena concordata, osservando che la pena base di anni due di reclusione ed euro 220 di multa era compresa nella forbice edittale del reato non aggravato e che l'accordo ratificato dal giudice di rinvio non era unilateralmente modificabile. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000.
Norme richiamate
Disposizione richiamata dal ricorrente come fonte della contestazione e della cornice edittale aggravata; la Corte osserva che la pena concordata rientrava invece nella forbice del reato non aggravato.
Disciplina il patteggiamento in appello; la sentenza impugnata è stata pronunciata in applicazione di tale norma mediante ratifica dell'accordo tra le parti.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti, compresi i ricorsi avverso sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p.
Richiamato per evidenziare che avverso la declaratoria di inammissibilità è esperibile il ricorso straordinario.
Norma posta a base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Il negozio processuale stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non è unilateralmente modificabile salvo il caso di pena illegale.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, una volta che l'accordo sulla pena sia stato recepito nella decisione del giudice, esso non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità, salvo che la pena concordata sia effettivamente illegale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste dell'illegalità della pena, miri in realtà a contestare la mera quantificazione della sanzione concordata, quando questa rientri nella cornice edittale applicabile.
- Se la pena concordata e ratificata è compresa nella forbice prevista per il reato non aggravato, non sussiste illegalità della pena solo perché la parte ricorrente invochi una diversa qualificazione della cornice edittale.
- In caso di annullamento limitato al solo trattamento sanzionatorio, il giudicato sulla responsabilità e sull'accertamento del reato si consolida e la prescrizione non continua a decorrere oltre tale statuizione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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