Cassazione Penale, Sentenza n. 7402/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla retrodatazione (e conseguente riduzione) del canone di affitto d'azienda da €400.000 a €100.000, sostenendo che: a) sarebbero stati condannati per una condotta non contestata (nullità per violazione della correlazione accusa-sentenza); b) la motivazione era manifesta illogica e travisava le prove, non valutando il valore reale del credito e la prospettata compensazione infragruppo; c) doveva applicarsi la teoria dei "vantaggi compensativi" (art. 2634 c.c.) e la disciplina del gruppo e del Codice della Crisi per escludere la rilevanza penale dell'operazione; d) la riduzione del canone andava interpretata come iscrizione coerente al presumibile valore di realizzo. Hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e la riforma della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (in parte dichiarati inammissibili), confermando la valutazione di merito che aveva ritenuto distrattiva l'operazione di retrodatazione e rinuncia al credito per circa €300.000. Il rigetto si fonda sulla regolarità dell'imputazione e sul fatto che i ricorrenti avevano potuto difendersi su tali profili nei precedenti gradi; inoltre la Corte ha affermato che la teoria dei vantaggi compensativi non può escludere la rilevanza penale se non dimostrata in modo specifico e probante (business plan, documentazione contabile, prevedibilità dei vantaggi), e che nell'ipotesi in esame tali vantaggi non risultano dimostrati né congrui. Sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in €4.630 oltre accessori, oltre alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)
I vizi di omessa o manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge devono risultare dal testo della sentenza impugnata e non possono essere usati per una rivalutazione di merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rielaborazione delle prove
La descrizione del fatto nell'imputazione deve essere sufficientemente circoscritta da consentire la difesa; nel caso la contestazione era adeguata e gli imputati hanno potuto confrontarsi sul tema della retrodatazione in entrambi i gradi
art. 216, comma 1, n.1 R.D. 267/1942 (richiamato giurisprudenzialmente)
La mancata riscossione di un credito può concorrere alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto le ragioni di credito costituiscono componente dell'attivo patrimoniale
La previsione dei "vantaggi compensativi" può escludere l'ingiustizia del profitto di una singola società del gruppo solo se il beneficiamento per la società danneggiata è fondatamente prevedibile, congruo e dimostrabile; l'onere probatorio grava sull'amministratore che invoca tali vantaggi
art. 2359 cod. civ.; artt. 2497 e ss. cod. civ.
Il quadro normativo sul gruppo societario non elimina l'autonomia delle singole società: l'appartenenza a un gruppo non basta per escludere la rilevanza penale di operazioni che depauperano una società, salvo prova specifica dei vantaggi per la società danneggiata
Titolo VI del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)
Il CCII riconosce limiti alla responsabilità in presenza di logiche di gruppo e vantaggi compensativi, ma la loro efficacia esimente richiede prova documentale e prevedibilità; non è applicabile in assenza di tali elementi
A seguito del rigetto del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento di cassazione
Massime di principio
- La retrodatazione o la rinuncia a un credito infragruppo può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione quando determina un effettivo drenaggio di risorse dall'impresa in stato di difficoltà, anche se la stessa operazione è formalmente qualificata come negoziale
- L'appartenenza a un gruppo societario non esclude automaticamente la rilevanza penale di trasferimenti infragruppo: i vantaggi compensativi devono essere specificamente dimostrati, fondati su documentazione preventiva (business plan, delibere, corrispondenza, evidenze contabili) e ragionevolmente prevedibili al momento dell'operazione
- In presenza di sentenze concordanti di primo e secondo grado ("doppia conforme"), la Cassazione limita il suo controllo alla legittimità: non può rivedere i fatti né riconsiderare la valutazione della prova fatta dal giudice di merito
- I motivi di cassazione che si limitano a reiterare deduzioni già valutate e respinte in sede d'appello sono spesso inammissibili; le censure di mancata correlazione accusa-sentenza devono essere esercitate tempestivamente e non per la prima volta in Cassazione
- Per difendersi efficacemente in simili casi, l'amministratore che invoca una logica di gruppo deve preventivamente e documentatamente produrre elementi che dimostrino la probabilità e la congruità dei vantaggi attesi per la società apparentemente danneggiata
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